Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine
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secondario II, le istituzioni cantonali CPS und IFES svolgono attualmente un’importante funzione sistemica. Anch’esse ricevono da anni contributi federali. La continuità è dunque garantita.
La conclusione di una convenzione sulla collaborazione permetterà alla Confederazione e ai Cantoni di regolamentare questi vari progetti in maniera uniforme. Al contempo, questi ultimi potranno essere armonizzati e la loro gestione risulterà più semplice. Le autorità politiche della Confederazione e dei Cantoni continueranno ad avere accesso a dati attuali e a conoscenze scientifiche aggiornate. Esse disporranno, come finora, di basi per pianificare la formazione, per le decisioni politiche, per la presentazione di resoconti e per il dibattito pubblico.
Il coordinamento incentrato sulla qualità e sulla permeabilità dell’intero spazio formativo svizzero si estende inevitabilmente su diversi livelli, ma non è legato a competenze decisionali previste dal diritto materiale. Esso permette più che altro alla Confederazione e ai Cantoni di prepararsi ad assumersi le rispettive competenze decisionali previste dal diritto materiale. Le competenze costituzionali restano invariate.
Da parte della Confederazione le basi elaborate in comune servono alla preparazione di decisioni di politica della formazione nel quadro del messaggio ERI. Le Camere federali vi fanno affidamento per prendere tali decisioni. L’avamprogetto di legge non costituisce dunque un’ingerenza nelle competenze costituzionali di Confederazione e Cantoni. Questi due attori continueranno a decidere le misure e gli obiettivi di politica della formazione nell’ambito delle loro attuali competenze. L’avamprogetto di LCSFS non propone una nuova ripartizione dei compiti né una nuova regolamentazione.
La LCSFS è una base legale che si limita all’essenziale in vista di una collaborazione approfondita tra la Confederazione e i Cantoni. Il coordinamento esistente finora sarà uniformato e semplificato grazie alla convenzione sulla collaborazione. Essa permetterà di armonizzare il finanziamento dei vari progetti in maniera ancora più mirata e adeguata alle esigenze, di semplificare le strutture degli organi e di gestire i progetti in modo più coerente. La condizione, fissata nella convenzione, della partecipazione congiunta di Confederazione e Cantoni ai progetti garantirà che i progetti finanziati rappresentino un interesse per entrambi i livelli statali.
Diversamente dall’attuale legge federale di durata limitata (RS 410.1), la convenzione sulla collaborazione tra Confederazione e Cantoni proposta dall’avamprogetto di legge offre inoltre la flessibilità necessaria per poter reagire in maniera adeguata agli sviluppi del sistema educativo. È possibile che l’elaborazione e l’analisi delle basi origini un bisogno di coordinamento e collaborazione supplementare tra la Confederazione e i Cantoni, ad esempio a seguito delle nuove conclusioni del rapporto sul sistema educativo svizzero o delle nuove sfide che si prospetteranno nel settore. Tale bisogno potrà essere soddisfatto mediante misure prese in maniera flessibile sulla base della convenzione. La definizione di progetti concreti a livello di legge non è appropriata in una base legale di durata illimitata. Per ogni aggiunta o cancellazione di un progetto sarebbe infatti necessaria una revisione della legge.
1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze
La LCSFS intende armonizzare meglio i progetti già finanziati da tempo da Confederazione e Cantoni, il che contribuisce a un uso appropriato ed efficiente delle risorse. Attualmente i progetti di collaborazione in materia di formazione si fondano su diverse basi.