Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine

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Il monitoraggio dell’educazione, PISA ed EDUCA sono stati finanziati in base all’articolo 1 della legge di durata limitata (RS 410.1). Poiché hanno dati buoni risultati, la partecipazione deve proseguire.

 La Conferenza svizzera sulla ricerca nel campo dell’istruzione (CORECHED) e il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) sono stati finanziati in base all’articolo 4 LFPr e al Decreto del Consiglio federale del 20 aprile 1983 concernente lo statuto del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa.

Il Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole superiori (CPS) è stato sostenuto dalla Confederazione in virtù dell’articolo 17 della legge federale sull’aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull’aiuto alle università, LAU, RS 414.20). Con l’entrata in vigore della LPSU viene a mancare una base per il finanziamento. Il CPS deve tuttavia continuare a essere sostenuto per le prestazioni di portata sistemica a favore dello sviluppo della qualità e per la concezione condivisa della qualità nel livello secondario II.

 L’Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II (IFES) viene sostenuto oggi, progetto per progetto, in base agli articoli 54 e 55 LFPr. Anche l’IFES deve poter continuare a ricevere un sostegno per le sue prestazioni di portata sistemica a favore dello sviluppo della qualità e per la concezione condivisa della qualità nel livello secondario II.

I costi previsti dei progetti finanziati finora in base alla legge di durata limitata (monitoraggio dell’educazione, PISA ed EDUCA) ammonteranno dal 2017 a 3,6 milioni di franchi all’anno (ERI 2013-2016: 3,5 mio. fr.). Per quanto riguarda CSRE, CORECHED, CPS e IFES i costi raggiungeranno, a seconda delle esigenze, circa 2 milioni di franchi all’anno. Le conseguenze finanziarie legate alla presente legge sono illustrate meglio nel capitolo 3.1.

Tutte le spese federali derivanti dall’avamprogetto di legge serviranno alla SEFRI per adempiere i suoi compiti, per cui non saranno più considerate sovvenzioni, ma rientreranno nelle sue spese proprie.

1.6 Attuazione

La convenzione sulla collaborazione intende regolamentare il modo in cui la Confederazione e i Cantoni provvederanno a lungo termine all’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Da parte della Confederazione, la competenza di concludere tale convenzione sarà affidata al Consiglio federale.

La convenzione sulla collaborazione precisa le modalità di attuazione (cfr. commento all’art. 1 cpv. 3 dell’avamprogetto). Essa servirà da base alla Confederazione e ai Cantoni per realizzare i progetti concreti di collaborazione in ambito formativo nel quadro di un programma di lavoro comune. A livello federale quest’ultimo sarà presentato al Parlamento ogni quattro anni a titolo informativo nel messaggio ERI. La collaborazione nel settore della formazione si svolgerà nel rispetto delle competenze costituzionali della Confederazione e dei Cantoni. I due attori continueranno a decidere i progetti e gli obiettivi di politica della formazione nell’ambito delle loro rispettive competenze. I mezzi finanziari saranno approvati dalle strutture competenti conformemente al diritto in vigore.