Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine
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legge, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è diventata responsabile del coordinamento sul piano nazionale delle attività della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario (art. 10 LPSU).
La legge federale sulla formazione continua (LFCo, RS 419.1) è anche finalizzata a migliorare il coordinamento delle misure esistenti fra Confederazione e Cantoni in materia di formazione continua.
In virtù dell’ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (Ordinanza sulla maturità ORM, RS 413.11) la Confederazione e i Cantoni garantiscono il riconoscimento, a livello svizzero, degli attestati liceali di maturità cantonali o riconosciuti dai Cantoni.
In base agli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 Cost., la Confederazione e i Cantoni realizzano insieme e paritariamente, fino alla fine del 2016, i progetti definiti nella legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1). Tali progetti forniscono le basi che permettono alla Confederazione e ai Cantoni di prendere decisioni nell’ambito delle loro rispettive competenze.
1.3 La normativa proposta
L’avamprogetto posto in consultazione conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione sulla collaborazione con i Cantoni nell’ambito della collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Intende così promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero e consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. La convenzione disciplina i principi della collaborazione. L’armonizzazione tra la Confederazione e i Cantoni permetterà di coordinare i progetti in materia di formazione in maniera più mirata rispetto ad ora, di riunire le strutture degli organi e di semplificare la gestione dei contenuti. Così facendo, ad esempio, le conclusioni del monitoraggio dell’educazione potranno essere integrate in modo ancora più coerente nei progetti di garanzia della qualità.
La LCSFS non sostituirà basi legali specifiche già in vigore. Di conseguenza non toccherà i compiti che rientrano ad esempio nel campo d’applicazione della futura LPSU, della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della legge sulla formazione continua (LFCo). Anche le competenze degli altri Dipartimenti (ad es. nel settore della pedagogia speciale o della promozione linguistica) resteranno invariate.
1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme, nell’ambito delle rispettive competenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Essi sono tenuti a coordinare i propri sforzi e a garantire la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost.). Ciò avviene già in diversi modi. I progetti di monitoraggio dell’educazione, di valutazione delle competenze (PISA) e del Server svizzero dell’educazione (EDUCA), finanziati nel quadro della legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero, vengono portati avanti con una visione globale sistemica dello spazio formativo svizzero. Inoltre, il CSRE e la CORECHED adempiono compiti nel settore della ricerca educativa che concernono l’intero sistema. I cinque progetti sono finanziati e gestiti in modo paritario dalla Confederazione e dai Cantoni. Nel settore della garanzia della qualità nel livello