Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine
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dell’attuazione a livello amministrativo. Gli obiettivi comuni di politica della formazione rappresentano in tale contesto una base essenziale5.
Dal lato dell’amministrazione, la preparazione delle decisioni amministrative e l’attuazione coerente dei progetti concreti saranno in futuro coordinate dalla Confederazione e dai Cantoni nell’ambito di una direzione dei processi comune e paritaria. La direzione dei processi assumerà la responsabilità dell’attuazione dei progetti di collaborazione ai sensi dell’avamprogetto di legge. Essa coinvolgerà in modo adeguato, nella realizzazione dei vari progetti, gli attori federali e cantonali interessati.
Nell’ambito dei principi dell’organizzazione della collaborazione saranno definite anche le condizioni quadro della partecipazione finanziaria della Confederazione ai progetti comuni. Una tale partecipazione presuppone una partecipazione finanziaria dei Cantoni. La quota federale dipende dall’interesse della Confederazione ai progetti comuni e ammonta al massimo alla metà dei costi.
C. Principi della gestione di istituzioni comuni
La convenzione sulla collaborazione definirà i principi della gestione delle istituzioni comuni. La Confederazione e i Cantoni gestiscono da anni un’istituzione comune che promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione tra la ricerca educativa e la pratica e l’amministrazione della formazione nonché con i servizi responsabili della politica della ricerca. Da oltre 40 anni il CSRE adempie questo compito raccogliendo, valutando e analizzando i dati rilevati e gestendo banche dati concernenti la ricerca educativa. Esso garantisce il coordinamento della politica della ricerca educativa sia nel contesto nazionale che nel quadro della collaborazione con l’estero. Da più di dieci anni il CSRE è inoltre responsabile della redazione del rapporto nazionale sul sistema educativo, un progetto congiunto di Confederazione e Cantoni. In futuro dovrà poter continuare a svolgere questo compito essenziale per il sistema educativo svizzero.
Art 1 cpv. 4
L’avamprogetto di legge prevede che sul piano federale la convenzione sulla collaborazione sia approvata dal Consiglio federale, il quale potrà delegare la firma al capo del DEFR.
Art 2 Esecuzione
Art 2 cpv. 1
L’esecuzione della LCSFS spetta al Consiglio federale.
Art 2 cpv. 2
Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione.
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
In quanto legge federale, la LCSFS sottostà a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. (cpv. 1). Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore (cpv. 2).
5 Sfruttamento ottimale delle potenzialità: Dichiarazione 2015 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero (pubblicato il 18 maggio 2015).