Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine

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ghi di formazione sull’utilizzo delle TIC nell’insegnamento e nell’attività quotidiana e di promuovere le competenze nel settore dei media. In tale contesto, EDUCA fornisce, su mandato dei poteri pubblici, prestazioni quali l’elaborazione di conoscenze sui punti di contatto tra TIC e formazione all’attenzione delle autorità, servizi online per l’insegnamento, la rappresentanza degli interessi dei poteri pubblici nei confronti di fornitori privati, la garanzia dell’accesso al materiale didattico su Internet e la gestione di una piattaforma d’informazione e di documentazione. Nel quadro della collaborazione, la Confederazione e i Cantoni trattano tra l’altro questioni di sicurezza in relazione all’utilizzo delle TIC nell’insegnamento. Essi formulano inoltre di comune accordo raccomandazioni concernenti la garanzia della qualità per la dotazione e l’utilizzo di TIC nelle scuole e nei luoghi di formazione.

- Lo sviluppo della qualità a livello di formazione liceale si fonda sul mandato della Confederazione e dei Cantoni concernente la qualità nell’ambito della maturità liceale conformemente alla regolamentazione corrispondente (RRM/ORM 1995). Nel contesto nazionale, sono soprattutto due le istituzioni che in diversi modi contribuiscono a garantire la qualità della formazione liceale. Si tratta di istituzioni di diritto pubblico dei Cantoni che da lungo tempo fungono da organi nazionali specializzati. Il CPS, che beneficia già oggi del sostegno della Confederazione, è incaricato di sviluppare un approccio globale di garanzia della qualità nelle scuole medie superiori di formazione generale (livello secondario II) e di sostenere e promuovere lo sviluppo della qualità nelle scuole del livello secondario II.

- L’IFES è un istituto intercantonale che fornisce prestazioni ai Cantoni, alla Confederazione e alle scuole. Esso effettua valutazioni esterne di scuole del livello secondario II previste a intervalli regolari nel sistema educativo e mette a disposizione conoscenze tecniche e innovazioni per lo sviluppo della qualità. Al livello secondario II, oltre alle scuole di formazione generale, valuta anche le scuole professionali. Quale organo specializzato nella valutazione, l’IFES garantisce una separazione funzionale tra i valutatori esterni delle scuole, il settore dello sviluppo scolastico, le prestazioni di consulenza alle scuole e la certificazione.

B. Principi dell’organizzazione della collaborazione

La convenzione sulla collaborazione regola le modalità con cui la Confederazione e i Cantoni provvederanno insieme a lungo termine all’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero conformemente all’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto di LCSFS. I due attori istituiranno le strutture organizzative e le procedure necessarie alla collaborazione e stabiliranno la composizione degli organi incaricati dell’esecuzione. La convenzione sulla collaborazione consentirà di uniformare e di semplificare la struttura organizzativa e la composizione degli organi, finora definite in modo individuale per ogni progetto. I progetti in corso potranno così essere attuati in modo più coerente ed efficace.

Gli obiettivi della collaborazione e del coordinamento saranno definiti a livello di autorità amministrative (capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR e assemblea plenaria della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE, rappresentata dalla sua presidenza). Le due parti costituiranno il comitato di pilotaggio amministrativo e organizzeranno regolarmente sedute di discussione. Esse concretizzeranno i lavori di preparazione e di sviluppo congiunti, stabiliranno il programma di lavoro comune e definiranno le modalità