Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine

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influenzano direttamente l’intero spazio formativo. È quindi indispensabile che la Confederazione e i Cantoni sviluppino continuamente la loro concezione condivisa della qualità e il loro impegno congiunto a favore della qualità. Solo la collaborazione e il coordinamento permettono loro di far fronte a queste sfide dinamiche in maniera coerente ed efficace.

Quest’ultimo punto presuppone che la Confederazione e i Cantoni realizzino insieme i lavori di preparazione e di sviluppo. Essi devono innanzitutto poter valutare la situazione attuale dello spazio formativo svizzero in termini di qualità e permeabilità, il che richiede apposite indagini. Allo stesso tempi, i dati disponibili devono essere raccolti, analizzati e messi a disposizione dei responsabili della politica di formazione quale base per le loro decisioni.

In una prima fase, dopo l’accettazione dell’articolo quadro sulla formazione (art. 61a Cost.), nel 2006 è stata emanata, a validità limitata, la legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1), che si basa sugli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 Cost. La sua durata di validità è stata prorogata due volte dalle Camere federali (per il 2012 e per il periodo 2013-2016). Sulla base di questa legge la Confederazione sta conducendo i tre progetti seguenti in collaborazione con i Cantoni:

- Monitoraggio dell’educazione in Svizzera con il rapporto sul sistema educativo svizzero

- Valutazione delle competenze dei giovani nel quadro di PISA

- Server svizzero per l’educazione (EDUCA), una piattaforma Internet di informazione e documentazione a livello nazionale

Nel quadro del messaggio ERI 2013-2016 la SEFRI ha ricevuto l’incarico di elaborare una soluzione a lungo termine. L’avamprogetto di LCSFS è ora presentato in vista del messaggio ERI 2017-2020. Il messaggio ERI 2013-2016 aveva sollevato anche la questione della gestione dei rapporti con le istituzioni cantonali rilevanti per la gestione strategica dello spazio formativo e che hanno già in gran parte ottenuto sussidi dalla Confederazione.

1.2 Basi legali vigenti relative al coordinamento e alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero

Il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione e Cantoni ai sensi dell’articolo 61a Cost. sono già stati concretizzati in diversi atti normativi che non saranno toccati dalla LCSFS.

 Secondo l’articolo 63 Cost., la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Per conseguire gli scopi della legge federale sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), i tre attori collaborano tra loro (art. 1 LFPr). La Commissione federale della formazione professionale (CFFP) è uno degli strumenti di questa collaborazione.

 Per quanto riguarda il settore universitario, la Confederazione provvede, insieme ai Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività di questo settore a livello svizzero (art. 1 LPSU). Secondo l’articolo 6 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20), la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione sulla cooperazione che istituisce organi comuni. Con l’entrata in vigore di questa