Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

In uno spazio formativo svizzero caratterizzato dal federalismo, la Confederazione e i Cantoni hanno ognuno le proprie competenze.

 Mentre i Cantoni sono responsabili principalmente della scuola dell’obbligo2, le competenze a livello post-obbligatorio (scuole di formazione generale, formazione professionale, scuole universitarie) sono ripartite tra i Cantoni e la Confederazione, che sono quindi responsabili congiuntamente di questi livelli formativi.

 La formazione professionale (formazione professionale di base e formazione professionale superiore) è regolamentata dalla Confederazione, ma l’esecuzione spetta in gran parte ai Cantoni.

 Della maturità liceale si occupano congiuntamente Cantoni e Confederazione, mentre le scuole di maturità sono gestite dai Cantoni.

 I Cantoni sono responsabili di altre scuole di formazione generale del livello secondario II (scuole di maturità specializzata e scuole medie di commercio).

 Nel settore universitario i Cantoni e la Confederazione si ripartiscono le responsabilità in quanto legislatori, enti responsabili delle scuole universitarie e coordinatori delle offerte formative.

 Nel settore post-obbligatorio i Cantoni esercitano la sovranità esecutiva. Fanno eccezione le scuole e gli istituti universitari, di competenza della Confederazione.

La Costituzione federale disciplina le rispettive competenze della Confederazione e dei Cantoni obbligandoli nel contempo a provvedere insieme, in quest’ambito, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. La Confederazione e i Cantoni sono inoltre tenuti a coordinare i propri sforzi in materia di formazione e a garantire la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure (art. 61a cpv. 2 Cost).

Questo mandato di collaborazione e coordinamento si basa su una comprensione sistemica dei rapporti che reggono lo spazio formativo svizzero. I processi di formazione poggiano gli uni sugli altri. I singoli individui non si preoccupano delle competenze costituzionali quando prendono le loro decisioni in questo ambito. Le competenze acquisite individualmente a un certo livello formativo influenzano notevolmente quelle acquisite ai livelli successivi. Per la formazione professionale, ad esempio, è fondamentale che la scuola dell’obbligo favorisca in modo adeguato lo sviluppo di tutti i giovani. Una maturità liceale di qualità è il miglior presupposto per seguire con profitto gli studi universitari. Le passerelle tra i cicli di formazione professionale e quelli di formazione generale devono essere armonizzati in maniera ottimale. Il coordinamento e la collaborazione svolgono dunque un ruolo centrale per la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero.

Al contempo, la Confederazione e i Cantoni devono fare i conti con gli sviluppi di altri settori, che rappresentano delle sfide a livello demografico, sociale ed economico. La crescente concorrenza economica e la maggiore mobilità internazionale dei lavoratori

2 In relazione al mandato di coordinamento di cui all’art. 62 cpv. 4 Cost., la Confederazione è associata a titolo sussidiario al coordinamento in virtù dell’art. 61a Cost.