Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/46: Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) · 18 pagine
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competenza federali e cantonali – in particolare ai punti di contatto – la Confederazione riserva tuttavia grande interesse all’osservazione di tutti i settori di formazione. Date le sue competenze in materia di formazione professionale, di scuole universitarie e di formazione continua (art. 63, 63a e 64a Cost.), non può ignorare l’evoluzione di settori di formazione affini. Poiché la sua competenza nel settore della scuola dell’obbligo è sussidiaria e materialmente limitata (art. 62 cpv. 4 Cost.), la Confederazione necessita anche delle informazioni provenienti da questo settore. Grazie al monitoraggio dell’educazione, la Confederazione e i Cantoni hanno sempre accesso a dati attuali e analizzati nonché a conoscenze scientifiche aggiornate per poter valutare e sviluppare la qualità e la permeabilità dello spazio formativo svizzero. Essi dispongono così di basi solide per assumere congiuntamente la loro responsabilità in quest’ambito. Come in passato, al fine di assicurare il futuro dello spazio formativo svizzero, concordano obiettivi comuni di politica della formazione basandosi sulla valutazione dei rapporti nazionali sull’educazione. Tali obiettivi sono attuati nell’ambito delle loro rispettive competenze. Il CSRE è attualmente incaricato di raccogliere e analizzare sistematicamente i dati sullo spazio formativo e di redigere a scadenze quadriennali il rapporto sul sistema educativo svizzero, sotto la propria responsabilità e su mandato della Confederazione e dei Cantoni, tenendo conto degli interrogativi sollevati dai committenti (cfr. punto C). In futuro dovrà continuare ad assumere questo compito.
Il monitoraggio dell’educazione rileva inoltre le lacune esistenti in materia di conoscenze sul sistema educativo e indica i settori nei quali esiste un’esigenza dal punto di vista della ricerca. Esso formula interrogativi importanti per lo sviluppo del sistema educativo indirizzati agli specialisti della ricerca educativa e della statistica sulla formazione. Questi confluiscono nei progetti statistici della Confederazione, ad esempio nel programma statistico pluriennale. Possono inoltre essere ripresi nei progetti di ricerca che sono o che devono essere pianificati dalla Confederazione e/o dai Cantoni. In combinazione con altre serie di dati, i risultati degli studi e delle valutazioni riguardanti i punti di contatto consentono inoltre di effettuare varie analisi. Il collegamento dei dati a un identificatore personale (ad es. numero AVS), in particolare, permetterà di analizzare i percorsi formativi e quindi di comprendere meglio ciò che li influenza. L’analisi causale dei percorsi formativi è fattibile soltanto se i dati possono essere collegati come auspicato3. Anche in questo caso sono indispensabili la collaborazione e il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni.
- Un altro progetto centrale per quanto riguarda l’analisi dei passaggi tra un livello e l’altro e dei percorsi formativi è costituito dalle valutazioni dei risultati (output) relativi ai punti di contatto tra i livelli e i settori di formazione. Ne fanno parte, ad esempio, l’indagine PISA (Program for International Student Assessment) per la valutazione delle competenze dei giovani che la Confederazione e i Cantoni effettuano già oggi congiuntamente. PISA esamina a scadenze triennali le competenze di base dei quindicenni in lettura, matematica e scienze, contribuendo in tal modo alla valutazione dell’efficacia dei sistemi educativi. La competenza dei giovani al termine della scuola dell’obbligo si ripercuote direttamente sui loro risultati nei livelli di formazione successivi. Particolarmente importante è il suo impatto sul livello secondario II e sui relativi percorsi formativi professionali e generali. Data la sua competenza in materia di formazione professionale, la Confederazione ha un particolare interesse per questo settore (art. 63 Cost.). Il suo bisogno di informazioni sulla scuola dell’obbligo è tanto maggiore in quanto
3 La base legale per il collegamento dei dati è l’ordinanza del DFI del 17 dicembre 2013 sul collegamento di dati statistici (Ordinanza sul collegamento di dati); RS 431.012.13.