Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
orientarsi e attenersi agli obiettivi di protezione concreti. Questa disposizione coincide con quella contenuta nelle ordinanze relative agli inventari federali di cui all’articolo 18a LPN (p. es. art. 8 ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31). Nell’ambito dell’attuazione si dispone quindi di un ampio margine di discrezionalità, che per le misure di sostituzione si fonda sulle relative prescrizioni legislative.
La presente disposizione rientra tra le proposte di miglioramento richieste dall’articolo 5 capoverso 1 lettera f LPN. Poiché la Confederazione non è competente in materia di misure concrete di sviluppo del territorio e del paesaggio, spetta in primo luogo ai Cantoni e ai Comuni avanzare delle proposte di miglioramento di un oggetto dell’inventario, ad esempio nel quadro dell’articolo 7.
Art. 8 Presa in considerazione da parte dei Cantoni
Il Tribunale federale si è espresso esplicitamente sull’obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN soprattutto nei piani direttori cantonali e nei piani di utilizzazione comunali (DTF 135 II 209). Ha stabilito in modo inequivocabile che gli inventari federali non vanno tenuti in considerazione soltanto nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 2 LPN, ma sono rilevanti anche
nell’adempimento dei compiti cantonali e comunali. Il Tribunale federale ha precisato che gli inventari federali, per loro natura, equivalgono alle concezioni e ai piani settoriali ai sensi dell’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e che pertanto devono essere applicati per analogia i principi validi per questi strumenti di pianificazione. Conformemente all’articolo 6 capoverso 4 LPT, i Cantoni devono quindi tenere conto degli inventari federali nei loro piani direttori. In virtù dell’obbligatorietà dei piani direttori per le autorità, le esigenze di protezione dell’inventario federale vengono così introdotte anche nei piani di utilizzazione, mediante la delimitazione di zone protette (art. 17 cpv. 1 LPT) o l’adozione di altre misure protettive (art. 17 cpv. 2 LPT). Per i Cantoni e i Comuni sussiste quindi un obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN. Ciò significa che i Cantoni e i Comuni devono tenere conto
dell’obbligo di conservare gli oggetti intatti o quantomeno di salvaguardarli il più possibile ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN anche al di fuori dell’adempimento dei compiti della Confederazione. In questi casi, tuttavia, la ponderazione tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione non è soggetta ai requisiti qualificati di cui all’articolo 6 capoverso 2 LPN, bensì, per analogia, alle disposizioni dell’articolo 3 LPN (ponderazione semplice degli interessi). Per l’applicazione concreta di questa giurisprudenza si rinvia alle «Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione» (A-
RE/UFAM/UFC/USTRA, 15 novembre 2012).
Il capoverso 1 prevede di conseguenza che i Cantoni tengano conto dell’IFP nelle loro pianificazioni, in particolare nei piani direttori (cfr. a questo proposito l’art. 2a introdotto