Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine
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lative infrastrutture. I danni sono causati sia da interventi considerevoli, sia da piccoli cambiamenti, puntuali o striscianti, spesso poco vistosi e in alcuni casi quasi impercettibili.
Sono in aumento anche i pericoli riconducibili a nuove attività e utilizzazioni particolarmente intensive, spesso anche solo temporanee. Tra queste rientrano in particolare alcune nuove forme di attività del tempo libero, nuove discipline sportive di tendenza, eventi culturali, manifestazioni di massa e persino messe in scena artistiche del paesaggio. Spesso queste attività non sono oggetto di procedure di autorizzazione formale e il loro effetto non è influenzabile.
Le misure di protezione esistenti (lett. d)
Le misure di protezione possono da un lato basarsi sugli strumenti del diritto in materia di pianificazione del territorio, la cui applicazione compete a Cantoni e Comuni (inserimento negli inventari di diritto cantonale, ordinanze o decisioni di protezione, piano direttore per il paesaggio, zone prioritarie per il paesaggio, strategie di sviluppo del paesaggio, ecc.). Dall’altro lato, le politiche settoriali d’incidenza territoriale possono prevedere criteri di protezione adeguati nelle condizioni quadro relative a procedure, contributi o l’applicazione tecnica concreta, mediante leggi, ordinanze oppure «soft law» (strumenti di lavoro, raccomandazioni ecc.). Se la ripartizione delle competenze a norma costituzionale lo consente, sono possibili anche sinergie nel merito con gli strumenti e le misure del diritto federale in materia di protezione delle specie, dei biotopi e delle zone palustri, nonché con gli strumenti della legislazione sulla caccia, che possono sovrapporsi con singoli obiettivi dell’IFP. Infine anche gli strumenti della LPN in materia di parchi offrono la possibilità di individuare delle sinergie nel merito con l’applicazione dell’IFP. Tuttavia, la Confederazione non ha la competenza di formulare e applicare principi espliciti di pianificazione e sviluppo del territorio, a meno che non sia proprietaria dei terreni.
Le proposte di miglioramento (lett. f)
L’articolo 7 contiene il mandato legale, formulato in modo generico, di migliorare la situazione del paesaggio attraverso l’obbligo di eliminare i danni non appena se ne presenta l’occasione. Questo mandato può essere attuato – seppure indirettamente
– soprattutto attraverso l’articolo 8, in quanto i Cantoni e i Comuni tengono conto degli oggetti dell’IFP e dei relativi valori e obiettivi di protezione nell’ambito delle loro pianificazioni. La Confederazione non ha né le competenze né i mezzi necessari per realizzare misure di valorizzazione supplementari, fatta eccezione per la possibilità di accordare aiuti finanziari ai Cantoni per l’attuazione di misure adeguate (art. 9, artt. 4−11 OPN).