Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

2Gl’inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione d’oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.

Art. 6 Importanza dell’inventario

1L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d’essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.

2Il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o maggiore, parimente d’importanza nazionale.

La revisione dell’OIFP concretizza le disposizioni stabilite dalla legge in 13 articoli e 2 allegati. Si distingue dall’OIFP in vigore essenzialmente nei due punti seguenti:

- la struttura e l’entità del testo dell’ordinanza ricalcano quelle dell’OIVS del 2010, nella misura in cui ciò è opportuno considerata la diversità degli oggetti (superficiali

nell’IFP, lineari con differenziazione della sostanza nell’IVS);

- la descrizione geografica e contenutistica, la rappresentazione cartografica dei singoli oggetti dell’IFP e l’indicazione dei motivi della loro importanza nazionale sono parte integrante dell’ordinanza conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LPN, ma per motivi pratici sono oggetto di una pubblicazione separata. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la pubblicazione non deve avvenire nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Questa procedura consente di riprendere la struttura delle ordinanze secondo gli articoli 18a capoverso 1 (protezione dei biotopi) e 23b capoverso 3 (protezione delle zone palustri) LPN nonché OIVS (art. 4), contribuendo a un’armonizzazione formale degli strumenti della LPN. Il rimando alla pubblicazione separata non avviene più mediante un allegato, bensì direttamente nel testo dell’ordinanza (art. 1 cpv. 2 OIFP; cfr. Direttive di tecnica legislativa della Cancelleria federale, analogamente a OIVS,

OPPS, OBAF e ORUAM).

3. Spiegazione delle singole disposizioni

Titolo

Il titolo «Ordinanza riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)» rimane invariato.