Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine
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Ingresso
Nell’ingresso è menzionato, come nell’ordinanza in vigore, l’articolo 5 LPN, che incarica il Consiglio federale di compilare gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale. Gli inventari federali concretizzano con obbligatorietà generale il mandato legislativo di designazione degli oggetti da proteggere. L’efficacia degli inventari consiste in una base pianificatoria che deve essere presa in considerazione nell’ambito del coordinamento della pianificazione territoriale e della ponderazione degli interessi in questo settore.
Art. 1 Inventario federale
Il capoverso 1 rinvia all’allegato 1, che elenca i 162 paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale.
Il capoverso 2 rinvia a una pubblicazione separata contenente le indicazioni richieste dall’articolo 5 capoverso 1 LPN, in particolare la descrizione geografica e contenutistica degli oggetti e dei relativi obiettivi di protezione. Alla luce della loro importanza territoriale e dell’esigenza di garantire una sufficiente certezza giuridica e pianificatoria, le descrizioni degli oggetti hanno valore legale come l’ordinanza, ma a causa del loro volume e del loro carattere tecnico non sono pubblicate nella raccolta ufficiale.
Art. 2 Pubblicazione
Questo articolo disciplina la forma della pubblicazione e le modalità di visione
dell’inventario. Come l’IVS, anche l’IFP con i suoi 162 oggetti viene ora pubblicato soltanto in forma elettronica. Chi non può o non vuole consultare l’IFP in Internet, può farlo gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) o presso gli uffici cantonali della natura e del paesaggio, come già avviene per l’IVS e, da anni, per gli inventari federali di cui agli articoli 18a capoverso 1 e 23b capoverso 3 LPN.
Art. 3 Modifiche di lieve entità
Per motivi di sistematica legislativa, si rinuncia a ripetere nella presente revisione il principio dell’articolo 5 capoverso 2 LPN, secondo cui l’IFP non è definitivo, ma che deve essere esaminato a intervalli regolari ed eventualmente aggiornato. Si rinuncia anche a specificare la periodicità dell’aggiornamento, tanto più che in particolare i Cantoni hanno in qualsiasi momento la possibilità di chiedere il riesame di uno o più oggetti e anche l’iscrizione di nuovi oggetti. Per la determinazione di un orizzonte temporale adeguato per un riesame approfondito dell’inventario si tiene conto della frequenza comunemente impiegata nell’ambito della pianificazione del territorio per la verifica generale dei piani, vale a dire circa 15 anni. Occorre inoltre considerare le risorse necessarie – in termini di tempo, mezzi finanziari e personale – per svolgere un esame dell’IFP con metodi unitari