Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
li 4−11 OPN, che contemplano in particolare lo strumento dell’accordo programmato tra la Confederazione e il Cantone interessato.
Art. 10 Osservazione e controllo dei risultati
Questa disposizione concretizza per l’IFP i principi generali formulati nell’articolo 27a OPN, fornendo all’UFAM le basi per ottemperare meglio al proprio dovere di informazione e di consulenza secondo l’articolo 25a LPN per quanto concerne l’IFP. Per svolgere questo compito nel modo più efficace ed efficiente possibile, è indispensabile un coordinamento con gli strumenti del monitoraggio territoriale e ambientale della Confederazione e dei Cantoni previsti dalla legislazione federale sulla statistica (in materia di statistica della superficie) o dalla LPAmb. Sul piano del contenuto, questo compito deriva anche dall’obbligo generale di verificare periodicamente l’efficacia e la proporzionalità degli strumenti politici al fine di adattare di conseguenza la politica. Concretamente occorre monitorare nell’IFP lo sviluppo del territorio, e in particolare del paesaggio, secondo gli obiettivi di protezione concreti e i vari tipi di intervento, per poi poterlo paragonare con quello al di fuori dell’IFP.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
Con l’adozione della revisione totale dell’OIFP viene abrogata l’ordinanza vigente del 1977.
Art. 12 Modifica di altri atti normativi
Le modifiche delle singole disposizioni figurano nell’allegato 2. Per garantire
un’applicazione coerente degli articoli 5 e 6 LPN, le tre «ordinanze consorelle» OIFP, OISOS e OIVS devono essere per quanto possibile armonizzate dal punto di vista contenutistico, sistematico e redazionale. L’entrata in vigore della nuova OIFP implica quindi l’armonizzazione di alcune disposizioni dell’OIVS con l’OIFP, mentre per l’OISOS la procedura non è ancora definita. Nel merito, si tratta in particolare di inserire in modo esplicito la collaborazione con i servizi cantonali competenti (art. 5 cpv. 1bisOIVS) come pure il compito delle autorità di verificare, ogni qualvolta si presenta l’occasione, la possibilità di ridurre o riparare i danni esistenti (art. 7a OIVS). È necessaria anche
un’armonizzazione tra OIFP e OIVS per quanto concerne la disposizione relativa la presa in considerazione dell’inventario federale da parte dei Cantoni (art. 9 OIVS).
L’aggiunta all’articolo 23 capoverso 2 OPN vuole garantire, nell’interesse di
un’applicazione coerente della LPN, che l’informazione e la consulenza delle autorità e del pubblico siano coordinate tra i tre uffici federali competenti: l’Ufficio federale della cultura (UFC) del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e, all’interno del DATEC, gli Uffici federali delle strade (USTRA) e dell’ambiente (UFAM).