Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine

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nell’OIFP nel 2010). Per illustrare il suddetto obbligo di considerazione differenziata, la seconda frase invita i Cantoni a concretizzare lo sviluppo territoriale da loro auspicato nei perimetri degli oggetti IFP. Ai Cantoni è riconosciuta in questo modo la possibilità – a cui comunque hanno diritto – di formulare nei loro piani direttori, in aggiunta agli obiettivi di protezione specifici degli oggetti del’IFP, anche degli «obiettivi di sviluppo». Il contesto dell’OIFP consente quindi di porre l’accento sullo sviluppo del paesaggio, che si auspica globale e che tenga conto sia degli obiettivi di protezione specifici dei singoli oggetti sia delle altre attività e utilizzazioni d’incidenza territoriale.

Il capoverso 2 obbliga inoltre i Cantoni, nei limiti dei loro strumenti specifici segnatamente nel rapporto con i Comuni, a provvedere affinché l’IFP sia preso in considerazione, sulla base dei piani direttori cantonali, anche nel quadro dei piani di utilizzazione cantonali e comunali. Il rimando esplicito ai piani direttori cantonali indica che nei piani (di utilizzazione) subordinati non devono essere considerati soltanto gli obiettivi di protezione, bensì anche tutte le prescrizioni del piano direttore sullo sviluppo territoriale di queste zone.

La necessità d’intervento a livello di piani direttori e di utilizzazione si basa sui tre punti seguenti:

- occorre assicurarsi che in tutti i progetti d’incidenza territoriale, che potrebbero pregiudicare un oggetto IFP, siano presi in considerazione gli obiettivi di protezione dell’oggetto (cfr. anche art. 11 cpv. 1 LPT);

- occorre assicurarsi che tali progetti tengano conto in modo adeguato dell’importanza (pur sempre nazionale) dell’oggetto IFP o dell’interesse di conservarlo intatto o quantomeno di salvaguardarlo il più possibile;

- occorre assicurarsi che tutti i progetti che potrebbero pregiudicare un oggetto IFP,

tengano conto in ampia misura dell’interesse di conservare intatto tale oggetto o quantomeno salvaguardarlo nella misura del possibile.

Per permettere ai Cantoni di tenere conto al meglio dell’IFP nell’ambito dei loro compiti, l’articolo 17a LPN in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 1 lettera e

dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1) prevede espressamente la possibilità, di fronte a particolari questioni, di richiedere una perizia della CFNP anche se non si tratta di un compito della Confederazione.

Art. 9 Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari accordati dalla Confederazione visto l’articolo 13 LPN per provvedimenti destinati alla conservazione e alla valorizzazione degli oggetti IFP non sono disciplinati nell’OIFP. Per questi contributi si rimanda alle disposizioni pertinenti degli artico-