Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine

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anche dai Cantoni, per esempio per la concessione di autorizzazioni di dissodamento, licenze edilizie straordinarie per edifici fuori dalla zona edificabile o permessi di pesca. Infine, tra i compiti della Confederazione rientrano anche le decisioni che influiscono sulla protezione dei biotopi e delle zone palustri, che a norma della Costituzione sono di competenza della Confederazione (cfr. DTF 120 Ib 27, pag. 32 segg.). In generale,

nell’ambito di atti sovrani, la dottrina parla di un compito della Confederazione quando viene disciplinato un rapporto di diritto federale che ha effetti sulla natura e il paesaggio ed è rilevante per il territorio (cfr. Tschannen/ Mösching, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 LPN, pag. 10 segg., perizia legale del 2012 commissionata dall’UFAM, pubblicata sul sito Internet dello stesso ufficio).

Nella prassi si distinguono tre tipi di interventi: quelli conciliabili con gli obiettivi di protezione e che non pregiudicano pertanto l’oggetto; quelli che pregiudicano un oggetto soltanto in misura lieve («danni lievi») e infine quelli che pregiudicano la sostanza

dell’oggetto in modo permamente («danni gravi»).

Secondo il capoverso 1, sono ammessi gli interventi che non hanno effetti sul raggiungimento degli obiettivi di protezione specifici di un oggetto e che quindi non arrecano danni all’oggetto. Anche dai capoversi seguenti risulta quindi chiaramente che sussiste un danno a un oggetto quando gli interventi compromettono o impediscono il raggiungimento dei suoi obiettivi di protezione specifici.

Il capoverso 2 disciplina la ponderazione (semplice) degli interessi in caso di danni lievi che non intaccano la sostanza dell’oggetto e non comportano pertanto una deroga al principio secondo cui l’oggetto deve essere conservato intatto. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, gli interventi lievi possono essere considerati ammissibili anche quando non sussiste un interesse nazionale. Questa ponderazione degli interessi si rifà

all’articolo 3 LPN, che si applica in generale ai compiti della Confederazione.

Nell’interesse della massima salvaguardia possibile, deve essere sempre osservato anche il capoverso 5. A titolo di esempio, sono stati giudicati danni lievi il dissodamento di piccole superfici, un impianto di illuminazione sulla cima di una montagna o il prelievo di piccole quantità d’acqua (cfr. in generale i riferimenti alla giurisprudenza in Tschannen/Mösching, ibid., pag. 16).

Il capoverso 3 descrive la procedura da seguire per la ponderazione (qualificata) degli interessi in caso di danni presumibilmente gravi. A questo scopo viene applicato un procedimento a cascata a due livelli: la valutazione dell’importanza nazionale dell’intervento e, se questa condizione è soddisfatta, la ponderazione degli interessi vera e propria (art. 6 cpv. 2 LPN). Quest’ultima è articolata in tre fasi, come disposto espressamente in materia di pianificazione dall’articolo 3 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1): (1) determinazione di tutti gli interessi che nel caso