Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/5: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (OIFP) · 18 pagine

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scrizioni dell’oggetto e negli obiettivi di protezione. Solo a queste condizioni è possibile parlare di un’evoluzione sostenibile del paesaggio (lett. e).

Le descrizioni degli oggetti (pubblicazione separata) indicano gli aspetti del paesaggio che determinano l’importanza nazionale dei singoli oggetti e i relativi obiettivi di protezione che si applicano. Gli obiettivi di protezione, specifici per ogni oggetto, si orientano chiaramente alla conservazione dei valori e delle caratteristiche specifiche dell’oggetto in questione. La loro interpretazione nel caso singolo deve tuttavia tener conto, come detto in precedenza, anche della dinamica del paesaggio, segnatamente nel caso di paesaggi umani. Praticamente per tutti gli oggetti vi sono molteplici obiettivi di protezione specifici, che si riferiscono a diversi aspetti del paesaggio e giustificano l’importanza nazionale dell’oggetto. Spesso un determinato intervento nell’ambito di una politica settoriale può interessare uno o più obiettivi di protezione in una parte ben precisa

dell’oggetto, mentre un altro intervento nel quadro di una politica settoriale diversa può riguardare un altro obiettivo di protezione in un altro luogo dello stesso oggetto. Gli obiettivi di protezione possono essere anche in contraddizione (presunta o effettiva) tra di loro (ad es. la volontà di consentire la dinamica naturale dei fiumi può essere in contrasto con la conservazione delle formazioni geologiche o l’utilizzo tradizionale del terreno). Di conseguenza, l’attribuzione territoriale degli obiettivi di protezione all’interno di un oggetto e la valutazione degli effetti di un intervento sui suoi obiettivi di protezione specifici possono essere effettuate soltanto in sede di valutazione di progetti concreti.

Art. 6 Interventi nell’ambito dell’adempimento dei compiti della Confederazione

In virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LPN, nell’ambito dell’adempimento di un compito della Confederazione il principio secondo il quale un oggetto dell’inventario deve essere conservato intatto non soffre deroghe, sempreché non si opponga un progetto d’interesse equivalente o maggiore, parimenti d’importanza nazionale. Questa valutazione spetta all’autorità decisionale competente.

Se un oggetto dell’IFP può subire un danno rilevante o se sorgono questioni

d’importanza fondamentale, prima di decidere occorre chiedere una perizia della CFNP in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 LPN (in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPN). La decisione in merito alla possibilità di un eventuale danno è di competenza dell’UFAM per le procedure riguardanti la Confederazione e degli uffici cantonali della natura e del paesaggio per le procedure cantonali (art. 7 cpv. 1 LPN).

I casi di adempimento dei compiti della Confederazione sono elencati, seppure in modo non esaustivo, nell’articolo 2 LPN: opere e impianti della Confederazione, conferimento di concessioni e di permessi, assegnazione di sussidi. Secondo la giurisprudenza permanente del Tribunale federale, i compiti della Confederazione possono essere espletati