Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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La Suva e l’UPSA suggeriscono che si parli di «per cento» e non di «punti percentuali». L’IST intravede problemi nella questione del sovraindennizzo. L’Associazione svizzera degli attuari richiama l’attenzione sul fatto che al punto b manca l’aggiunta «ma al massimo del 20 per cento».
DOK deplora la decurtazione delle prestazioni, ma ritiene accettabile il compromesso. AVIVO Suisse e FARES si oppongono alle previste riduzioni delle rendite.
quater Art. 20 cpv. 2
Santésuisse ritiene inappropriata la soglia dei 60 anni.
Art. 24 cpv. 2 secondo periodo Regolamentazione delle indennità per menomazione dell’integrità in casi speciali
Il Cantone GE e AVIVO Suisse accolgono favorevolmente l'attribuzione di una competenza di regolamentazione al Consiglio federale.
bis Art. 45 cpv. 2 (nuovo) Notifica dell’infortunio da parte dei disoccupati
Il Cantone GE approva la disposizione, tuttavia presuppone che i parenti prossimi possano notificare un infortunio anche se il disoccupato non muore.
Art. 53 cpv. 2 Attitudine
La Suva e l’UPSA suggeriscono una modifica redazionale alla legge sulle professioni mediche.
Art. 56 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 secondo periodo Collaborazione e tariffe
La Suva e l’UPSA propongono un terzo periodo, secondo il quale può aderire alla convenzione chiunque soddisfi le condizioni richieste nell’ambito ambulatoriale.
Art. 57 Abs. 1 Contestazioni
La Suva e l’UPSA propongono modifiche redazionali.
Art. 59a (nuovo) Contratto-tipo
SIC Svizzera suggerisce un’aggiunta, in modo che il coinvolgimento della rappresentanza interna dei lavoratori rimanga garantito in caso di disdette. Con l’articolo 69 LAINF invariato e senza una contemporanea integrazione dell’obbligo di informazione e di consultazione SIC Svizzera ritiene che la disposizione prevista sia insufficiente.
Art. 60 Consultazione in merito alle tariffe dei premi
Il Cantone OW e la CDS sono favorevoli a un adeguamento della procedura di consultazione e segnalano che ciò corrisponde anche a una richiesta della CDF. SIC Svizzera ritiene opportuno che la disposizione sia mantenuta per il settore coperto dalla Suva.
Art. 66 cpv. 1 Settore di competenza
Il Cantone ZG auspica che la decisione sovrana se un’azienda debba essere sottoposta alla Suva sia presa dall'Ufficio federale (in primo luogo dalla SECO) e non dalla Suva stessa. Il Cantone AR chiede che il capoverso 1 lettera e cifra 3 «negozi di articoli sportivi sprovvisti di macchine per l’affilatura delle lamine e la levigatura della soletta» sia stralciato. Inoltre le decisioni in materia di competenza devono spettare non alla Suva, bensì all’UFSP o alla SECO. Il Cantone GE appoggia la nuova disposizione, ma desidera che sia integrata nel senso che il Consiglio federale disciplini in un’ordinanza la copertura assicurativa delle persone disoccupate.
Santésuisse propone che, invece del previsto elenco di aziende di vendita alla lettera e, sia stabilito un limite concreto per l’attività di lavorazione e che la quota massima della massa salariale per questa attività ammonti al 10% del totale.
Suissetec si dichiara d’accordo con la prevista regolamentazione delle competenze, che corrisponde alla prassi attuale.