Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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4. Legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 98 Obbligo di comunicare i dati
Il Cantone GE è favorevole alla modifica, che non ritiene una violazione della legge sulla protezione dei dati.
Altre proposte (al di fuori della procedura di consultazione)
Art. 8 cpv. 3 (nuovo)
L’Unione svizzera dei contadini segnala che nel messaggio del 30 maggio 2008 era stato proposto l’inserimento del seguente passaggio:
Art. 8 cpv. 3 (nuovo)
3
Se, oltre alla sua attività lucrativa dipendente, un lavoratore esercita un'attività indipendente senza essersi assicurato a titolo facoltativo conformemente all'articolo 4, gli infortuni che si verificano durante tale attività sono considerati infortuni non professionali.
Nel messaggio aggiuntivo la suddetta disposizione non è più contenuta. L’Unione svizzera dei contadini ritiene tuttavia che sia molto opportuno inserire il passaggio nella legge, in modo da mantenere la prassi attuale.
bis Art. 15 cpv. 2 lett. b (nuovo) Guadagno assicurato dei disoccupati
La Suva e l’UPSA propongono l’aggiunta di una definizione del guadagno assicurato per quantificare le rendite dei disoccupati.
bis Art. 16 cpv. 1 (nuovo) Diritto all’indennità giornaliera senza perdite di guadagno
La Suva e l’UPSA propongono di delegare la competenza al Consiglio federale, per disciplinare i casi nei quali sussiste il diritto all’indennità giornaliera senza perdite di guadagno.
Art. 26 cpv. 2 (nuovo) Inizio/fine del diritto all’assegno per grandi invalidi
La Suva e l’UPSA chiedono di aggiungere una definizione dell’inizio e dell’estinzione del diritto all’assegno per grandi invalidi.
Art. 29 cpv. 3 primo periodo Rendita per i superstiti
In merito alla rendita per i superstiti la Suva e l’UPSA propongono che il diritto alla rendita sussista in caso di un grado d’invalidità a partire dal 70% (sinora due terzi).
Art. 67a cpv. 1 lett. d Coordinamento della promozione della salute sul posto di lavoro
Promozione Salute Svizzera propone, in linea con i commenti del messaggio del 30 maggio 2008, di completare il testo di legge all’articolo 67a capoverso 1 lettera d. L’articolo 67a capoverso 1 elenca le attività accessorie della Suva, tra l’altro nell’ambito della gestione della salute sul posto di lavoro. La disposizione, secondo cui la Suva può offrire consulenze e corsi di formazione, dovrebbe consentire un approccio globale in linea con quanto auspicato da numerose aziende. La lettera d dovrebbe dunque essere così formulata: «Consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro in coordinamento con altre organizzazioni che operano in questo ambito.»
Art. 80 Controllo dell'affiliazione dei datori di lavoro
Il Cantone AR constata che, in base alla regolamentazione vigente, i Cantoni devono spiegare ai datori di lavoro il loro obbligo assicurativo, sorvegliarne l’osservanza e addirittura finanziare tali lavori. I Cantoni possono obbligare le loro casse di compensazione AVS a collaboratore alla sorveglianza del rispetto dell’obbligo assicurativo.
Questo ordinamento appare complicato, non opportuno e, di conseguenza, necessita di una modifica. In sintonia con la collaudata disposizione della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 11 LPP) viene proposta una soluzione secondo la quale a tutte le casse di compensazione AVS è affidato il compito di svolgere il controllo dell’affiliazione presso i