Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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Per il Cantone ZG la soluzione prevista rappresenta sì un miglioramento della «controversia tra i periti», ma non elimina il problema della distinzione, perché sarebbe necessario stralciare la seconda parte del periodo. Il Cantone FR è del parere che questa modifica della legge avrebbe costituito una buona opportunità di eliminare il problema della distinzione tra malattia e infortunio. Inoltre non intravede miglioramenti per la definizione delle malattie professionali. Il Cantone AG è del parere che ciò comporti un travaso delle prestazioni assicurative dall’assicurazione malattia all’assicurazione infortuni, pertanto la nuova disposizione renderà più cara l’assicurazione contro gli infortuni.
L’UDC esige una distinzione più chiara tra malattia e infortunio nella legge, senza che ciò comporti un aumento delle prestazioni.
Suissetec non è entusiasta della nuova regolamentazione, tuttavia dichiara la propria disponibilità ad accettarla, ma con riserva che la revisione sia attuata nel complesso nella forma proposta.
Physioswiss approva l’elenco nella LAINF, ma è del parere che avrebbe dovuto essere completato con le lesioni del sistema nervoso centrale o periferico. Il Consiglio federale deve inoltre poter inserire nell’assicurazione altre lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio.
Art. 10 cpv. 1 lett. a e c Cure
Il Cantone GE approva l’armonizzazione terminologica con la LAMal e l’integrazione nella legge della cura ambulatoriale in ospedale.
Art. 10 cpv. 2 e 3 secondo periodo
Il Cantone VD, Santésuisse, DOK e physioswiss sono favorevoli alla riformulazione di cui al capoverso 3, secondo la quale l’assicurazione contro gli infortuni si assume i costi dell’assistenza e delle cure a domicilio. Santésuisse auspicherebbe che la nozione di «assistenza e cure a domicilio» fosse completata per una maggiore chiarezza con «assistenza e cure mediche a domicilio». Physioswiss constata che i trattamenti a domicilio non riguardano soltanto l’assistenza e le cure, bensì anche la terapia e chiede di completare di conseguenza il capoverso 3.
Art. 16 cpv. 4 (nuovo) Indennità giornaliera LAINF in caso di periodi di attesa/giorni di sospensione ai sensi della LADI
Il Cantone GE è a favore della nuova disposizione.
Art. 17 cpv. 2 e 3 Diritto all’indennità giornaliera per i disoccupati
Il Cantone GE è a favore della disposizione.
Art. 18 cpv. 1 Invalidità
Santésuisse suggerisce che, per correttezza, si parli di «età ordinaria di pensionamento ai sensi dell’articolo 21 LAVS».
ter Art. 20 cpv. 2 Riduzioni delle rendite
I Cantoni ZH, OW, SO, GR, TG, la CDS, il PLR, l’UDC, l’Unione svizzera dei contadini, SIC Svizzera, Santésuisse, l’ASIP, l’Associazione svizzera degli attuari e suissetec sottoscrivono le misure volte a evitare sovraindennizzi.
I Cantoni ZG, BS e AG si domandano se la modifica abbia ripercussioni sulle eventuali prestazioni complementari. Il Cantone AI rifiuta la riduzione in caso di sovraindennizzi perché è poco trasparente e comprensibile. Il Cantone GE giudica inappropriato il meccanismo di riduzione, che si basa soltanto sull’età al momento dell’infortunio e non sul reddito. La disposizione è rifiutata perché comporta spese sociali troppo elevate per il Cantone.
Secondo l’UDC la disposizione dovrebbe essere pensata anche nel regime sovraobbligatorio. Il PSS ritiene giustificata una riduzione della rendita solo se si tratta effettivamente di una correzione di un sovraindennizzo e non metta le vittime di un infortunio prima dell’età di pensionamento in una posizione meno favorevole rispetto alle persone non infortunate.
L’Unione svizzera dei contadini deplora che le regole di coordinamento siano diventate ancora più complesse.