Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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2 rappresentanti dei lavoratori
2 rappresentanti dei datori di lavoro
Per la CDEP non è imperativo attribuire alla Suva la presidenza della CFSL, che deve essere quindi eletta dal Consiglio federale tra tutti i membri. Anche il Cantone SZ è favorevole all'elezione del presidente da parte del Consiglio federale tra tutti i membri della CFSL. Il Cantone AR auspica che la presidenza sia assunta da un rappresentante della Confederazione, mentre il Cantone SO e l’Unione svizzera dei contadini sono del parere che la Commissione debba provvedere alla propria costituzione. Il Cantone ZG chiede che ai fini del buon governo nessun rappresentante della Suva sia nominato alla presidenza.
L’IST desidera come membro un esperto a livello universitario nel settore della sicurezza sul lavoro e della salute ed è contraria a ridurre il numero dei membri dei Cantoni.
Art. 87a (nuovo) Contributi per la prevenzione degli infortuni di aziende estere
Il Cantone ZG auspica, in aggiunta alla richiesta di cui all’articolo 81 capoverso 1, che questi contributi siano riscossi nel modo più centralizzato possibile nell’ottica dell’economia di gestione. Il Cantone GE approva la nuova disposizione.
Art. 90 Finanziamento delle prestazioni di breve e di lunga durata
I Cantoni OW, SO, BS, TG, la CDS e SIC Svizzera sono favorevoli al sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve durata e al sistema di capitalizzazione per le prestazioni di lunga durata. Il Cantone GR è d’accordo con la prescrizione del sistema di copertura del fabbisogno.
L’usam pone la domanda se, con l’abrogazione del capoverso 3, la Suva possa stabilire autonomamente le modalità del finanziamento delle indennità di rincaro e continui ad avere la competenza di riscuotere premi supplementari per questo. Approva che sia accordato alla Suva il diritto di ridurre riserve in eccedenza, mentre non è d’accordo che le modalità della riduzione debbano essere sottoposte all’approvazione dell’UFSP.
La Suva segnala che la vigente disposizione dell’articolo 90 capoverso 3 è stata abrogata senza essere sostituita, pertanto viene a mancare una regolamentazione del finanziamento per le indennità di rincaro della Suva. L’articolo 90 capoverso 3 deve essere completato di conseguenza. Viene altresì richiesta un’aggiunta all’articolo 90 capoverso 4. L’ASA e l’Associazione svizzera degli attuari propongono che l’articolo 90 capoverso 4 sia integrato con «Il Consiglio federale disciplina i dettagli». Per un’esigenza di chiarezza terminologica l’Associazione svizzera degli attuari propone di riformulare i capoversi 1 e 2 e di correggere il capoverso 3.
Considerando il termine transitorio di 5 anni anche suissetec è favorevole all’introduzione del sistema di copertura del fabbisogno per le prestazioni di breve durata. L’UPSA constata che le osservazioni espresse dalla Suva sono giustificate e, quindi, da prendere in considerazione.
Art. 90a (nuovo) Finanziamento delle indennità di rincaro da parte degli assicuratori di cui all’articolo 68 e della cassa suppletiva
L’ASA propone di aggiungere al capoverso 3 lettera b e c «a compensazione di eccedenze negative di interessi». L’Associazione svizzera degli attuari suggerisce di modificare il capoverso 3 con una
bis
precisazione in un nuovo capoverso 3 e una riformulazione del capoverso 4. AVIVO Suisse approva la modifica prevista.
Art. 90b (nuovo) Finanziamento delle indennità di rincaro per i disoccupati
Il Cantone GE accoglie favorevolmente la creazione di una base giuridica.
Art. 90c (nuovo) Finanziamento dell’adeguamento dell’assegno per grandi invalidi
L’Associazione svizzera degli attuari propone una nuova formulazione per evitare interpretazioni errate e per chiarire che è contemplata soltanto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali.
Art. 92 cpv. 1 Determinazione dei premi
La Suva propone una formulazione più aperta del finanziamento degli eventi di grandi proporzioni e sostiene che sarebbe da prevedere la deduzione per la riduzione straordinaria di riserve di