Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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compensazione in eccedenza. L’UPSA auspica che la richiesta della Suva sia tenuta in considerazione.
Art. 94 (nuovo) Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle classi e nei livelli delle tariffe dei premi
L’ASA segnala che l’articolo 94 deve fare riferimento all’articolo 92 capoverso 3 (non capoverso 7).
Disposizioni transitorie
Cpv. 2
Santésuisse ritiene necessario precisare la disposizione in modo che le rendite da ridurre, in essere al momento dell’entrata in vigore della revisione della LAINF, possano essere ridotte solo al termine dei periodi menzionati. L’ASIP è favorevole alla soluzione prevista. L’Associazione svizzera degli attuari propone una regolamentazione più precisa dell’impiego dei capitali di copertura che si liberano.
Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)
Art. 50b cpv. 1 lett. c, d e cpv. 2
Il Cantone GE si esprime a favore di questa modifica.
L’ASIP chiede di concedere la possibilità di consultazione anche agli istituti di previdenza.
2. Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 34a cpv. 1, 4 e 5
Il Cantone ZH accoglie favorevolmente i cambiamenti per evitare sovraindennizzi. Per il Cantone OW le modifiche previste sono giustificate. Il Cantone GE è contrario alla disposizione concernente il coordinamento di cui all’articolo 34a LPP, che esclude una compensazione della riduzione delle rendite ai sensi della LAINF con la previdenza professionale obbligatoria, perché ciò potrebbe comportare costi sociali più elevati a carico dei Cantoni.
L’ASA è del parere che, con l’aggiunta dell’articolo 49 capoverso 2 numero 3b debba essere prevista anche una regola per il coordinamento nel settore sovraobbligatorio. L’ASIP presuppone che gli istituti di previdenza possano continuare ad adeguare le loro disposizioni per il settore più ampio della previdenza, in modo che la riduzione nella LAINF non comporti un aumento dei costi e che il margine di manovra a livello di ordinanza sinora concesso ai sensi della giurisprudenza non sia limitato. Il Fondo di garanzia LPP può accettare la prevista regola del coordinamento. Presuppone che nella parte non obbligatoria le disposizioni regolamentari possano essere adeguate di conseguenza. AVIVO Suisse e FARES sono contrarie a una riduzione delle rendite.
DOK non ha niente da obiettare al trasferimento delle disposizioni concernenti la riduzione delle rendite per i superstiti e d’invalidità ai sensi della LPP dal livello di ordinanza al livello di legge. Groupe Mutuel è del parere che, oltre all’aggiunta dell’articolo 34 LPP, debba essere adeguato anche l’articolo 49 LPP.
3. Legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM)
Il Cantone GE non ha osservazioni in merito alle modifiche previste. La Suva e l’UPSA chiedono di eliminare gli elementi poco chiari del diritto sanitario anche nella LAM.
Art. 25a Obbligo di informare del fornitore di prestazioni
La Suva e l’UPSA propongono una modifica redazionale in merito all’articolo 25a.