Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 16 pagine
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Art. 66 cpv. 3 Competenza della Suva per i disoccupati
Il Cantone GE è favorevole all’inserimento nella legge della competenza della Suva per i disoccupati. Viene riconosciuta anche la competenza del Consiglio federale per le disposizioni di esecuzione. È espresso l’auspicio che, nell’ambito delle disposizioni di esecuzione, sia prevista pure una copertura per le persone di cui all’articolo 59d LADI, che seguono un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
AVIVO Suisse e FARES sostengono la regolamentazione per legge della competenza per i disoccupati.
ter Art. 73 cpv. 2 e 2 (nuovo) Cassa suppletiva
ter
Santésuisse osserva che l’articolo 73 capoverso 2 fa riferimento all’articolo 90 capoverso 5 anziché capoverso 4.
Art. 77a Eventi di grandi proporzioni
Il Cantone BS approva che il danno superiore alla soglia stabilita rimanga coperto all’interno del sistema LAINF e, in caso di necessità, si alimenti in modo opportuno un fondo di compensazione mediante premi supplementari ed è favorevole a una soglia per evento. Il Cantone AI sottoscrive la creazione di un fondo, ma è contrario ad alimentarlo solo dopo che un evento di grandi proporzioni si è verificato, perché contraddice il principio dell’assicurazione e costituirebbe soltanto un finanziamento del debito. Il Cantone GR è d’accordo con l’introduzione di una soglia per evento e la creazione di un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva, in modo da evitare riduzioni delle prestazioni per gli assicurati.
SIC Svizzera e l’Associazione svizzera degli attuari sono favorevoli all’introduzione della soglia per evento. suissetec è d’accordo con la liquidazione mediante un fondo di compensazione presso la cassa suppletiva LAINF per evitare inutili accantonamenti. Santésuisse sostiene l’introduzione di una soglia per evento e il suo collegamento al volume netto dei premi.
Art. 81 cpv. 1 Prevenzione degli infortuni
I Cantoni ZG, AR e GE sono favorevoli all’estensione del campo di validità delle prescrizioni inerenti alla sicurezza sul lavoro a tutte le aziende i cui lavoratori eseguono lavori in Svizzera. Secondo il Cantone AR anche gli imprenditori individuali indipendenti dovrebbero essere contemplati da questa disposizione, nel senso che il campo di validità si applica a tutti coloro che esercitano una professione in Svizzera. Il Cantone ZG auspica che siano definiti valori soglia in considerazione del volume di lavoro talvolta molto contenuto delle aziende che distaccano lavoratori.
Art. 82a (nuovo) Lavori che comportano pericoli particolari
Il Cantone AG presuppone che lo svolgimento di questi corsi di formazione sia verificato da parte dei Cantoni nell’ambito dell’articolo 85 LAINF, il che comporta un aumento delle uscite. Il Cantone GE approva la prescrizione nell’interesse della sicurezza sul lavoro. L’Unione svizzera dei contadini è favorevole alla disposizione secondo la quale il Consiglio federale può emanare norme solo a condizione che i partner sociali presentino una richiesta congiunta.
bis Art. 85 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2, cpv. 2 e 3 secondo periodo CFSL
I Cantoni ZH, BE, BL, AR, NE, GE, l’usam, l’Unione svizzera dei contadini, l’AIPL e la CDEP accolgono favorevolmente che ognuna delle parti sociali entri nella CFSL con due seggi ciascuna. Il Cantone LU esprime riserve sull’indebolimento dell’influenza degli organi cantonali di esecuzione, tuttavia può approvare la modifica poiché la composizione della CFSL è nel complesso equilibrata.
I Cantoni ZH, BE, SZ, ZG, SO, BL, AR, TG, TI, VS, NE, GE, JU, l’usam, l’USS, l’AIPL e la CDEP sono tuttavia contrari al fatto che la rappresentanza degli organi di esecuzione sia indebolita con la riduzione di un seggio della rappresentanza cantonale rispetto alla Suva. Si esprimono all’unanimità a favore del mantenimento degli attuali rapporti di rappresentanza con la sola aggiunta di due seggi per ognuna delle parti sociali. Di conseguenza la CFSL dovrà essere così composta:
6 rappresentanti degli assicuratori (4 rappresentanti della Suva, 2 rappresentanti degli assicuratori di cui all’art. 68 LAINF);
5 rappresentanti degli organi di esecuzione (3 rappresentanti degli organi cantonali di esecuzione, 2 rappresentanti degli organi federali di esecuzione);