Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine

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(riveduto) non è ancora stato ratificato da nessuno Stato e, quindi, non è ancora entrato in vigore.

Secondo l’articolo 10 paragrafo 2 del Codice europeo di sicurezza sociale, il beneficiario o il suo capofamiglia può essere obbligato a contribuire alle spese delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso; tale contributo non deve tuttavia comportare un onere troppo gravoso. Il Codice riveduto prevede una disposizione analoga (art. 10 par. 2). Né il Codice europeo di sicurezza sociale, né il Codice riveduto stabiliscono in quali casi un onere sia considerato troppo gravoso. Agli organi di controllo è di conseguenza concesso un margine di apprezzamento.

Il Protocollo al Codice prevede che la partecipazione ai costi delle cure mediche fornite in caso di malattia non deve eccedere il 25 per cento. Nei casi in cui sia previsto il pagamento di una somma fissa a titolo di partecipazione ai costi delle cure o dei medicamenti prescritti, l’importo pagato dai beneficiari non deve superare il 25 per cento dei costi complessivi delle prestazioni fornite durante un determinato periodo.

Il progetto di revisione prevede che gli assicurati partecipino nella misura del 100 per cento ai costi delle prestazioni fornite entro un determinato periodo dopo il consumo eccessivo di alcol: si tratta di stabilire se è conforme alle norme del Consiglio d’Europa.

Come già menzionato, la Svizzera ha ratificato il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964, ma non ne ha accettato la parte II relativa alle cure mediche. Essa prevede inoltre, solo in termini generici, che la partecipazione non debba causare un onere troppo gravoso.

Solo il Protocollo non ratificato dalla Svizzera prevede una limitazione del 25 per cento, senza però chiarire cosa s’intenda con il 100 per cento di riferimento.

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

6.1.1 Articolo 117 Cost. (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni)

Il progetto si basa sull’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 199931 (Cost.), che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie.

Si tratta di chiarire se una disposizione che in particolari condizioni prevede che l’assicurato si assuma la totalità dei costi per le prestazioni fornitegli in un determinato periodo sia compatibile con l’articolo 117 Cost.

Nel sistema del terzo garante la persona assicurata è debitrice della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. Ai sensi dell’articolo 42 capoversi 1 e 2 LAMal questo sistema è usato in genere per le cure non ospedaliere. Una partecipazione ai costi del 100 per cento significa che la persona assicurata, indipendentemente dall’importo in questione, non ha diritto al rimborso da parte

31 RS 101