Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
l’abuso di alcol devono essere subordinate alla nuova forma di partecipazione ai costi.
Per l’assicuratore è sufficiente provare che la persona assicurata ha consumato una quantità eccessiva di alcol e che la prestazione è stata fornita nel periodo determinato. Non è necessario esaminare se l’intero trattamento è stato reso necessario dal consumo di bevande alcoliche o solo una sua parte. Tuttavia l’assicurato può provare che la causalità naturale o quella adeguata tra il consumo eccessivo e la necessità di essere curato è stata interrotta (vedi al cpv. 3 lett. b).
Se il danno alla salute che viene trattato nel periodo determinante è dovuto ad altre cause oltre al consumo di alcol, possono conseguirne prestazioni costose. Ad esempio nel caso di un’operazione complessa dopo un incidente stradale o dopo una rissa. Poiché l’assicurato in questione deve partecipare ai costi del trattamento che ha contribuito a causare, non si prevede nessun importo massimo annuo.
Art. 64a0 cpv. 2
La nuova partecipazione ai costi deve essere intera. Poiché ammonta al 100 per cento e il termine «partecipazione» esclude che l’assicurato paghi più del costo causato, le restanti partecipazioni ai costi non possono più essere riscosse per queste prestazioni. La nuova partecipazione ai costi esclude dunque le altre di cui all’articolo 64 (franchigia, aliquota percentuale e contributo ai costi di degenza ospedaliera). Non incide inoltre né sulla franchigia annuale né sull’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal e art. 103 cpv. 2 OAMal).
Art. 64a0 cpv. 3
In linea di massima la nuova partecipazione ai costi si applica non appena constatato il consumo eccessivo di alcol. Sono previste le due eccezioni seguenti.
Lett. a
In analogia all’articolo 54 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni la partecipazione ai costi non viene riscossa se l’assicurato può provare che il consumo eccessivo di alcol non è imputabile a sua colpa, come ad esempio quando viene costretto a bere. La disposizione esenta da responsabilità chi prova di non avere colpa nel fatto di essere divenuto temporaneamente incapace di discernimento.
Il capoverso 4 disciplina inoltre un caso particolare di mancanza di colpa.
Lett. b
La partecipazione ai costi non viene riscossa neppure quando la persona assicurata può provare che la prestazione doveva essere fornita indipendentemente dall’eccessivo consumo di bevande alcoliche, quando cioè non si ha causalità naturale né adeguata tra l’abuso e il trattamento.
Una causalità naturale tra un determinato evento e un danno si ha quando il danno non è pensabile senza l’evento, mentre manca quando una persona avrebbe dovuto subire il trattamento anche senza abusare di sostanze alcoliche (ad es. a causa di una malattia preesistente).