Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
sicurezza sociale. Il coordinamento di tali sistemi è attuato dal regolamento (SEE) n. 1408/7126 e dal suo regolamento d’applicazione n. 574/7227.
Dall’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199628 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo sulla libera circolazione») il 1° giugno 2002, la Svizzera è in linea di massima parte del sistema di coordinamento multilaterale. Tuttavia in tale contesto è necessario tener conto delle limitazioni secondo l’allegato II sezione A dell’Accordo sulla libera circolazione.
La raccomandazione del 27 luglio 199229 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale invita gli Stati membri a rendere possibile alle persone legalmente residenti nei loro territori l’accesso alle cure sanitarie e alle misure di prevenzione delle malattie.
5.2 Compatibilità con il diritto del Consiglio d’Europa
La Svizzera ha ratificato il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 196430 (CESS), ma non ha accettato la parte II relativa alle cure mediche, secondo cui ogni Stato contraente che voglia adempiere gli obblighi derivanti dalla parte II del Codice è tenuto a garantire la somministrazione di prestazioni alle persone assistite in ogni stato morboso per qualunque causa. Il beneficiario delle prestazioni può essere obbligato a partecipare ai costi delle cure mediche ricevute in caso di stato morboso e la durata delle prestazioni dovute può essere limitata a 26 settimane per ciascun caso.
Il Codice europeo di sicurezza sociale è poi stato completato da un Protocollo che stabilisce norme superiori che la Svizzera non ha ratificato.
Il CESS (riveduto) del 6 novembre 1990 è divenuto un accordo distinto dal Codice del 1964, che tuttavia non abroga. Il Codice del 1990 amplia le norme del suo predecessore, estendendo per esempio il campo d’applicazione in termini di cerchie di persone interessate, riconoscendo nuove prestazioni e aumentando l’importo per le prestazioni in natura. Parallelamente introduce una maggiore flessibilità: le condizioni di ratifica, infatti, sono agevolate e le norme sono formulate in modo tale da prendere in considerazione per quanto possibile le normative nazionali. Il Codice
26Regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
27Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1, codificati nel
regolamento R (CE) n. 118/97, GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1, modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1; nuova codificazione nel regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
28 RS 0.142.112.681
29GU n. L 245 del 26.8.1992 pag. 49