Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine

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Una causalità adeguata si ha quando, secondo il normale corso delle cose e le esperienze di vita, il consumo eccessivo di bevande alcoliche è tale da essere idoneo a causare un danno alla salute come quello occorso, cioè quando il consumo eccessivo sembra aver favorito l’insorgere del danno. Ad esempio, quando una persona, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, decide di non tornare a casa in macchina, si addormenta nella macchina parcheggiata sul bordo della strada e viene investita e ferita da un altro conducente, ci troviamo di fronte ad una causalità naturale, ma non adeguata.

Art. 64a0 cpv. 4

A complemento del capoverso 3 lettera a, si presume che una persona che da almeno sei mesi si sottopone a cure mediche per trattare la dipendenza da alcol non sia colpevole del consumo eccessivo di bevande alcoliche.

In questo modo s’intende escludere dalla partecipazione ai costi gli assicurati alcoldipendenti che cercano di curarsi da almeno sei mesi seguendo un trattamento medico. Il trattamento medico deve essere seguito appositamente per curare la dipendenza da alcol e può essere agevolmente confermato dal medico curante. In questo modo s’intende evitare che l’assicuratore o il fornitore di prestazioni debba chiarire se la dipendenza è dovuta ad una malattia. Non è tuttavia possibile garantire che tutti gli alcoldipendenti siano esclusi dalla partecipazione ai costi dato che molti sono in cura da meno di sei mesi o non lo sono affatto.

Minoranza (Steiert, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gilli, Heim, Lohr, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Streiff)

La proposta della maggioranza comporta procedure complesse e considerevoli problemi pratici. Una formulazione meno rigorosa, senza scadenze precise e più vicina al vissuto quotidiano permette un quadro di valutazione migliore e, ai fini dell’attuazione, riconosce al Consiglio federale un margine di manovra più ampio. La formulazione proposta dalla minoranza tiene conto altresì del fatto che l’abuso di alcol può anche indicare problemi psichici; nei giovani, ad esempio, potrebbe essere sintomatico di crisi adolescenziali. Inoltre consente di evitare che nella legge figurino diagnosi.

Art. 64a0 cpv. 5

Il Consiglio federale è autorizzato a stabilire il periodo determinante e i criteri che definiscono un consumo eccessivo di alcol. Per quanto concerne il periodo determinante, ne stabilisce l’inizio e la fine. L’inizio potrebbe essere quello dell’avvio delle cure mediche o il momento in cui viene constatato il consumo di bevande alcoliche. La fine del periodo potrebbe coincidere con lo scadere di un determinato lasso di tempo (ad es. un numero di ore a partire dall’inizio). Il Consiglio federale potrebbe ad esempio fissarlo a 24 ore dopo la constatazione dell’abuso. Se alle ore 23 venisse constatato che un assicurato ha abusato di sostanze alcoliche, il 100 per cento di partecipazione ai costi riguarderebbe tutte le prestazioni fornitegli entro le 23 del giorno seguente, a meno che non sia in grado di portare prove a proprio discarico.