Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine

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alcol. Per stabilire i costi di un trattamento, bisognerebbe dapprima determinare quali prestazioni prendere in considerazione. Inoltre la nuova regolamentazione dà al Consiglio federale la facoltà di determinare elementi essenziali della nuova partecipazione ai costi. Dato che non sono ancora stati stabiliti, non è possibile stimarne l’entità.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Neanche in questo ambito è possibile una stima.

4.2 Attuabilità

Le nuove disposizioni si concentrano sul consumo eccessivo di alcol e sulle prestazioni che vengono fornite durante un determinato periodo dopo tale consumo, in modo da facilitare l’esecuzione. Tuttavia, in base alle esperienze raccolte nel settore dell’assicurazione contro gli infortuni, si può supporre che l’esigenza di un nesso di causalità di cui al capoverso 3 lettera b possa generare casi giudiziari controversi.

Affinché l’assicuratore possa far valere la partecipazione ai costi dell’assicurato, le prestazioni corrispondenti devono poter essere definite nelle tariffe e nella fatturazione. Per quanto riguarda la fatturazione, l’assicuratore e il fornitore di prestazioni dovranno chiarire se i pertinenti moduli possono contenere informazioni supplementari (ad es. codici aggiuntivi per il motivo del trattamento), al fine appunto di escludere determinate prestazioni. Inoltre dovranno esaminare in modo approfondito se le tariffe esistenti (TARMED e SwissDRG) debbano essere adeguate (ad es. con nuove voci specifiche) per la fatturazione di queste prestazioni.

5 Conformità con il diritto dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa

5.1 Conformità con il diritto dell’Unione europea

Il capitolo 5 analizza il rapporto tra le disposizioni del diritto svizzero qui proposte e gli eventuali obblighi internazionali della Svizzera.

L’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea24 (TUE) conferisce alla Comunità il compito di promuovere un elevato livello di protezione sociale. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è sancita all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea25 (TFUE). Il principio della libera circolazione presuppone un coordinamento dei singoli sistemi di sicurezza sociale, come iscritto nell’articolo 48 TFUE. Il diritto comunitario non persegue tuttavia un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri conservano la facoltà di determinare l’impostazione, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di

24 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 13

25 GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47