Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/88: Iv.pa. 10.431 «Chi abusa di alcol o droghe deve pagare di tasca propria la permanenza in una cella ‹anti-sbornia› o il ricovero in ospedale» · 20 pagine
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6.1.2.4 Limitazione ad una sanzione
Inoltre, sotto il profilo della parità dei diritti bisogna analizzare anche se la partecipazione ai costi del 100 per cento, riscossa indipendentemente dal tipo di trattamento e dall’entità dell’importo, non tralasci differenziazioni che sarebbero adeguate viste le circostanze.
La partecipazione totale ai costi è limitata da tre elementi: quello temporale, la cui definizione è affidata al Consiglio federale (art. 64a0 cpv. 5), quello medico, per cui sono esclusi trattamenti in seguito ad un consumo eccessivo ma incolpevole di bevande alcoliche (art. 64a0 cpv. 3 lett. a) e l’ultimo, anche medico, che esclude i trattamenti necessari indipendentemente da tale consumo (art. 64a0 cpv. 3 lett. b). La persona assicurata dunque dovrà pagare i costi del trattamento solo se è colpevole di un consumo smodato di alcol, se il trattamento presenta un nesso di causalità naturale o adeguata con il consumo e se il trattamento viene fornito entro un determinato periodo.
La situazione è paragonabile a quella della responsabilità civile completa di una persona temporaneamente incapace di discernimento, ad esempio a causa del consumo eccessivo di alcol, che arreca danno a terzi (art. 41 e art. 54 cpv. 2 Codice delle obbligazioni del 30 marzo 191136, CO). Queste disposizioni si basano sulla riflessione che le persone colpevoli di eccessivo consumo di alcol non devono poter far ricadere su terzi (gli «altri» nella responsabilità civile, la «collettività degli assicurati» nell’assicurazione contro le malattie). Poiché non si differenzia in base al tipo di cure mediche o dell’importo in questione, si esclude a priori una disparità di trattamento.
La questione della compatibilità con l’articolo 8 Cost. dipende anche dal modo in cui il Consiglio federale utilizzerà la competenza normativa accordatagli dall’articolo 64a0 capoverso 5 e dall’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 64a0 capoverso 3.
6.1.3 Articolo 5 Cost. (Proporzionalità)
L’introduzione di una partecipazione del 100 per cento ai costi di un trattamento medico causato dal consumo eccessivo di alcol corrisponde al rifiuto temporaneo di fornire prestazioni dell’assicurazione contro le malattie, dunque ad una sanzione amministrativa paragonabile alla riduzione o al rifiuto delle prestazioni (vedi art. 21 LPGA, art. 39 LAINF). Nell’applicare sanzioni amministrative deve essere rispettato il principio della proporzionalità di cui all’articolo 5 capoverso 2 Cost., vale a dire, la sanzione deve essere proporzionale allo scopo che si vuole raggiungere. Il presente progetto intende motivare l’assicurato ad evitare un comportamento che può causare costi all’assicurazione contro le malattie, appunto il «binge drinking».
L’articolo 64a0 capoverso 5 lascia nel vago l’entità della sanzione affidando al Consiglio federale il compito di stabilire sia quando l’alcolemia è eccessiva sia il periodo di validità della partecipazione ai costi del 100 per cento. Contrariamente ad
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