Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

2.3 Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 13 Informazione e allarme

Cpv. 1: ai fini della prevenzione, anche i Cantoni devono ora informare il pubblico attivamente (cfr. cap. 1.3.5) indicando i nomi dei detentori e l’ubicazione delle aziende e delle vie di comunicazione sul loro territorio nonché eventuali «settori contigui» secondo l’articolo 11a capoverso 2 OPIR (area di coordinamento). Per le aziende, le altre strade di grande transito e il Reno, questa informazione è assicurata di norma attraverso portali cantonali di geoinformazione, nel frattempo operativi in tutti i Cantoni.

Cpv. 2 e 3: i capoversi sono semplicemente rinumerati.

Art. 15 Coordinamento dei controlli

Siccome l’obbligo di effettuare controlli (ispezioni) (art. 8b) riguarda tutti gli impianti soggetti all’OPIR, l’espressione «controlli d’azienda» non è esatta e viene corretta.

2.4 Sezione 5: Compiti della Confederazione

Art. 18 Indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci pericolose su strada [abrogato]

Le statistiche dettagliate dell’Ufficio federale di statistica (UST) consentono di rinunciare a questo rilevamento oneroso di dati sul traffico e di abrogare l’articolo (cfr. cap. 1.3.3).

Art. 19 Elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada [abrogato]

In seguito all’abrogazione degli articoli 10 e 18 anche questo articolo è superfluo ed è quindi abrogato (cfr. cap. 1.3.3).

Art. 20 Informazione

Cpv. 1: analogamente ai Cantoni (cfr. art. 13) anche i servizi federali devono informare il pubblico attivamente (cfr. cap. 1.3.5). Per le aziende, le strade nazionali, gli impianti ferroviari e gli impianti di trasporto in condotta nella loro sfera di competenza, questa informazione è assicurata di norma attraverso i portali federali di geoinformazione.

Cpv. 2: il capoverso è semplicemente rinumerato.

Art. 21 Commissioni di esperti

Cpv. 1: inserimento dell’abbreviazione del Dipartimento (DATEC) ed esplicitazione del nome dell’ufficio (UFAM).

Cpv. 2: «microrganismi geneticamente modificati o patogeni» è sostituito con «organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b). Per la commissione di esperti già menzionata nell’articolo 1 capoverso 3 viene ora utilizzata la sigla (CFSB).

2.5 Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 23a Modifica degli allegati

Il nuovo sistema di classificazione dei prodotti chimici GHS, che prevede una graduazione più dettagliata rispetto al sistema precedente e, in particolare, una classificazione basata meglio sulla via di assunzione delle sostanze e dei preparati, ha consentito, nel quadro della revisione, di adeguare il campo d’applicazione in base alle esperienze acquisite. Per le principali sostanze e i preparati è stata effettuata un’analisi dell’impatto (impact assessment) per verificare se i quantitativi soglia tengono

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