Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

1.3 Le principali modifiche in sintesi

1.3.1 Campo d’applicazione

Aziende con sostanze e preparati

Oggi rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR circa 2400 aziende che superano i quantitativi soglia, ma solo per il 10 per cento circa di esse le autorità esecutive hanno richiesto un’analisi dei rischi, avendo constatato la possibilità di gravi danni alla popolazione e all’ambiente. I criteri per i quantitativi soglia sono fissati in modo tale che solo in caso di convergenza di condizioni aziendali e ambientali sfavorevoli sono ipotizzabili gravi danni, il che si verifica tuttavia raramente. I criteri di classificazione dettagliati del GHS, ad esempio con la distinzione tra le forme gassosa, liquida e solida, hanno permesso di concentrare maggiormente il campo d’applicazione sulle aziende con un maggior potenziale di gravi danni. Nel complesso ciò comporta uno snellimento del campo d’applicazione (si stima a circa 1800 aziende), benché in base al GHS rientri ora nel campo d’applicazione una decina di aziende che utilizza aerosol. In analogia alla direttiva Seveso dell’UE, sono inoltre inserite nel campo d’applicazione aziende che utilizzano certi fuochi d’artificio (una ventina di aziende). D’intesa con l’industria sono infine sottoposte all’OPIR aziende che utilizzano sostanze attive classificate tra le sostanze ad alta attività biologica, che possono nascondere un elevato potenziale di pericoli già in piccole quantità. Una valutazione dell’impatto induce a presumere che in base a questi criteri sarà inserita nel campo d’applicazione al massimo una ventina di aziende finora non sottoposte all’OPIR.

Aziende con organismi

Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza, per le aziende con un potenziale di pericoli biologici è previsto un adeguamento all’ordinanza del 9 maggio 2012 sull’impiego confinato (RS 814.912). Ora rientrano quindi nel campo d’applicazione dell’OPIR anche aziende che eseguono attività delle classi 3 e 4 con organismi alloctoni soggetti a impiego confinato.

Benché il campo d’applicazione diventi più ampio, l’esecuzione è snellita poiché le aziende con attività della classe 3 che in caso di incidenti rilevanti non possono provocare gravi danni possono essere eccettuate, nel singolo caso, dal campo d’applicazione dell’OPIR. La revisione non comporterà alcun onere supplementare per le aziende.

Ferrovie

Anche il campo d’applicazione degli impianti ferroviari sottoposti all’OPIR è precisato. Nel Piano settoriale dei trasporti la Confederazione ha già definito una rete di impianti ferroviari che assume rilievo per la prevenzione degli incidenti rilevanti e di conseguenza deve essere presa in considerazione anche nelle decisioni di pianificazione del territorio. Il campo d’applicazione è quindi limitato a questa rete (comprese le relative stazioni di smistamento principali, dette ora impianti del traffico merci), che comprende solo impianti delle FFS, della BLS, della Deutsche Bahn e delle stazioni portuali di BL e BS, ed è descritto in un allegato. La competenza di adeguare tale allegato a eventuali nuovi sviluppi è delegata al Dipartimento (DATEC) (nuovo art. 23a).

Ciò è in sintonia con le esperienze maturate nell’ambito dell’esecuzione, le quali hanno evidenziato che la procedura dell’OPIR comporta un onere notevole per i detentori di impianti ferroviari in cui transitano piccole quantità di merci pericolose (meno di 200 000 t/anno circa), senza migliorare sensibilmente la protezione contro gli incidenti rilevanti. Per questi impianti, l’alta vigilanza da parte dell’UFT (in particolare secondo gli art. 8a-8f e 17c Lferr) garantisce una protezione sufficiente contro gli incidenti rilevanti. Se in casi eccezionali non dovesse essere così, secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera c OPIR l’UFT può sottoporre all’OPIR impianti ferroviari che, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente.

Con questa modifica i binari di raccordo non sono più automaticamente sottoposti all’OPIR se su di essi sono trasportate merci pericolose. Spetta all’autorità esecutiva (i Cantoni) sottoporre anch’essi all’OPIR, in casi giustificati, secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera c dell’OPIR.

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