Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

Cpv. 3 lett. b: questo articolo consente alle autorità esecutive di sottoporre all’OPIR, previa consultazione della CFSB, aziende che eseguono attività della classe 2 mediante organismi geneticamente modificati e patogeni nonché ora anche mediante organismi alloctoni soggetti a impiego confinato, che per principio non rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR, in base al loro potenziale di pericoli.

Cpv. 5: «microrganismi geneticamente modificati o patogeni» è sostituito con «organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).

Art. 2 Definizioni

Cpv. 2: con la definizione esplicita del campo d’applicazione per gli impianti ferroviari nel nuovo allegato 1.2a è superfluo definire l’espressione «impianto ferroviario». Il capoverso è abrogato.

Cpv. 3: «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).

2.2 Sezione 2: Principi per la prevenzione

Art. 3 Misure di sicurezza

Il titolo dell’articolo è adeguato alla rinuncia alla suddivisione in misure di sicurezza «generali» e «particolari» (cfr. cap. 1.3.2).

Cpv. 3: questo capoverso disciplina ora espressamente, in modo vincolante per tutti i detentori, la procedura di adozione di misure di sicurezza. Quest’ultima è descritta nella prima parte dell’allegato 2 «Adozione di misure di sicurezza» rimaneggiato («Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta», all. 2.1) (cfr. commento all’allegato).

Art. 4 Misure particolari di sicurezza

La definizione di una procedura sistematica per l’adozione di misure di sicurezza rende superfluo questo articolo, che è abrogato (cfr. cap. 1.3.2).

Art. 5 Rapporto del detentore

Cpv. 4: la procedura in caso di modifiche è ora disciplinata a livello sia di breve rapporto sia di analisi dei rischi all’articolo 8a.

Cpv. 5: l’autorità esecutiva esonera ora i detentori di strade di grande transito dall’obbligo di inoltrare un breve rapporto se dispone già di indicazioni sufficienti per valutare se la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente bassa (cfr. cap. 1.3.1).

Art. 6 Valutazione del rapporto, analisi dei rischi

bis

Cpv. 3 : per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistematicamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati per iscritto (cfr. anche art. 7 cpv. 1 e art. 8b cpv. 1). La formulazione del capoverso è adeguata di conseguenza.

Cpv. 4: sulla scorta della formulazione dell’articolo 5 concernente il rapporto, si precisa che, oltre a essere eseguita, l’analisi dei rischi deve essere inoltrata all’autorità esecutiva.

Art. 7 Valutazione dell’analisi dei rischi

Cpv. 1: per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistematicamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati per iscritto (cfr. anche art. 6 cpv. 3bise art. 8b cpv. 1). La formulazione del capoverso è adeguata di conseguenza.

8/14 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865