Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

2.9 Allegato 4 Analisi dei rischi

Allegato 4.2 Aziende con organismi

Il termine «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).

2.10 Allegato 5 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

N. I: nell’articolo 2 capoverso 4 OIConf, «microrganismi» è sostituito con «organismi» (cfr. il commento relativo al cpv. 2 lett. b).

N. II: il numero 80.8 dell’allegato OEIA è stralciato definitivamente. In tal modo, le aziende che svolgono attività delle classi 3 o 4 con organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato non saranno più soggette all’OEIA. Da un lato, il diritto europeo (direttiva VIA 2011/92) non menziona questo tipo di aziende e, dall’altro, tutti gli aspetti rilevanti dal punto di vista ambientale sono già disciplinati nell’OIConf o nell’OPIR. Secondo l’OIConf, per tutte le attività delle classi 3 o 4 è necessaria un’autorizzazione federale per il caso singolo (emanata da UFAM, UFSP o UFAG) e secondo l’OPIR occorre un breve rapporto oppure addirittura un’analisi o una valutazione dei rischi.

14/14 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865