Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
rezza e la salute sul luogo di lavoro. La procedura è formulata in modo da poter essere applicata, in casi semplici, efficacemente anche senza ulteriori spiegazioni. La formulazione tiene inoltre conto del fatto che, a seguito dei quantitativi soglia più bassi stabiliti nell’OPIR rispetto alla direttiva Seveso III, anche le PMI possono soddisfare queste esigenze a costi contenuti e basandosi su altri atti normativi.
Allegato 2.2 Misure per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali
L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali e particolari di sicurezza con le seguenti modifiche:
Lett. d: finora per i dispositivi di misurazione, di comando e di regolazione era richiesta unicamente l’«efficacia». Dall’esperienza maturata durante l’esecuzione è emersa l’esigenza che tali dispositivi siano anche «idonei» e il testo è stato adeguato di conseguenza.
Lett. f: oltre alla sorveglianza e alla manutenzione è ora menzionato espressamente anche il controllo periodico. La sorveglianza e la manutenzione garantiscono il funzionamento delle parti d’impianto importanti per la tecnica della sicurezza, mentre un controllo periodico serve a constatare che le parti d’impianto identificate come importanti per la tecnica della sicurezza siano ancora quelle giuste. L’obbligo di conservare le prove dei controlli, menzionato finora espressamente sotto le misure particolari di sicurezza, è sostituito con un obbligo generale di documentazione.
Lett. g: l’aggiornamento dell’elenco «una volta la settimana», menzionato finora sotto le misure particolari di sicurezza, è reso più flessibile con il termine «attuale».
Lett. h: dall’esperienza maturata durante l’esecuzione è emerso che in molte aziende si presta troppo poca attenzione alla conservazione delle conoscenze malgrado gli avvicendamenti di personale (gestione delle conoscenze). Essa è pertanto menzionata espressamente quale misura di sicurezza.
Lett. i: come sinonimo di «guasti importanti di funzionamento» è ora introdotta l’espressione «quasi incidenti rilevanti» per instaurare un riferimento inequivocabile alla direttiva Seveso III e alla Convenzione ILO sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori. L’obbligo di conservazione menzionato finora espressamente sotto le misure particolari di sicurezza è sostituito con l’espressione flessibile «per un periodo sufficiente».
Allegato 2.3 Misure per le aziende con organismi
L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dai principi applicati in passato per le misure di sicurezza generali e particolari di sicurezza con le seguenti modifiche:
Lett. b - d: queste misure sono ora estese anche alle aziende con organismi, in analogia alle misure generali di sicurezza per le aziende con sostanze, preparati o rifiuti speciali.
Allegato 2.4 Misure per le vie di comunicazione
L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali.
Allegato 2.5 Misure per gli impianti di trasporto in condotta
L’elenco esemplificativo e non esaustivo delle misure di sicurezza è derivato dagli ex principi per le misure di sicurezza generali.
2.8 Allegato 3 Misure particolari di sicurezza
Siccome è abolita la distinzione tra misure di sicurezza «generali» e «particolari» (cfr. cap. 1.3.2) l’allegato 3 è abrogato.
13/14 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865