Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
1 Punti essenziali della revisione dell’ordinanza
1.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012) concretizza l’articolo 10 (protezione dalle catastrofi) della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), allo scopo di proteggere la popolazione e l’ambiente da danni gravi in seguito a incidenti rilevanti. Oggi essa si applica alle aziende con sostanze e preparati pericolosi o rifiuti speciali, alle aziende con organismi geneticamente modificati o patogeni nonché alle vie di comunicazione su cui sono trasportate merci pericolose e agli impianti di trasporto in condotta destinati al trasporto di combustibili e carburanti liquidi e gassosi.
Per le aziende con sostanze e preparati, il campo d’applicazione è definito mediante quantitativi soglia, che devono essere determinati in base alle classificazioni delle sostanze (all. 1.1 OPIR). A tal fine sinora si è fatto ricorso alla classificazione dell’Unione europea (UE), alle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose e la protezione antincendio nonché a valori espliciti di prove fisiche, chimiche ed ecologiche. Con la revisione dell’ordinanza sui prodotti chimici, che entrerà in vigore il 1° giugno 2015, la Svizzera adotterà, analogamente all’UE, il nuovo sistema di classificazione delle sostanze e dei preparati GHS (Globally Harmonized System) sviluppato nell’ambito delle Nazioni Unite. L’OPIR va pertanto riveduta entro la metà del 2015.
Nel corso degli ultimi 20 anni sono state maturate molte esperienze nell’ambito dell’esecuzione dell’OPIR. Tali esperienze mostrano che l’efficienza e l’efficacia dell’OPIR possono essere migliorate. Inoltre sia i detentori di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR sia le autorità esecutive e terzi hanno formulato varie richieste. La presente revisione fa tesoro di tali esperienze ed esamina le richieste avanzate. Se del caso, essa prevede inoltre un adeguato ravvicinamento alla direttiva Seveso III, riveduta di recente.
Un’entrata in vigore il 1° giugno 2015 presuppone che il progetto sia sottoposto a indagine conoscitiva nell’agosto 2014. Vista questa scadenza sono state prese in considerazione unicamente le proposte di adeguamento per cui risulta possibile una soluzione consensuale nei tempi previsti.
Una delle richieste avanzate dall’industria e da alcune autorità esecutive cantonali riguarda la tematica delle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. Il nuovo articolo 11a, entrato in vigore il 1° aprile 2013 (nell’ambito dell’inclusione nel campo d’applicazione dell’OPIR degli impianti di trasporto in condotta), precisa l’obbligo di coordinamento sancito dal diritto vigente in materia di pianificazione del territorio (in particolare in merito a nuovi azzonamenti e aumenti della densità edificatoria). La tematica delle nuove costruzioni in zone (edificabili) già delimitate non è oggetto della presente revisione, ma viene approfondito da un gruppo di lavoro istituito nel novembre 2013, che esamina anche possibili soluzioni al di fuori del contesto giuridico attuale.
1.2 Obiettivo e scopo
La revisione dell’ordinanza mira da un lato ad attuare l’adeguamento al GHS e dall’altro ad aumentare l’efficienza e l’efficacia della prevenzione degli incidenti rilevanti. A tal fine essa prevede uno snellimento del campo d’applicazione, in modo da poter concentrare l’esecuzione sugli impianti più rilevanti. Per gli impianti che restano nel campo d’applicazione sono introdotti una procedura sistematica di adozione di misure di sicurezza, una regolamentazione esplicita dei controlli (ispezioni) e chiari obblighi d’informazione, il che comporta anche un modesto ravvicinamento alla direttiva Seveso dell’UE. Sono infine introdotti alcuni miglioramenti nelle procedure di controllo e valutazione dell’OPIR.
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