Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
20 chilogrammi. Una valutazione dell’impatto ha rivelato che in base a questi criteri sarà inserita nel campo d’applicazione al massimo una ventina di aziende finora non sottoposte all’OPIR. La verifica dei criteri HAS non è necessaria per tutte le sostanze o i preparati. Tale fattispecie sarà chiarita in un aiuto all’esecuzione separato (previsto per il 2015).
L’elenco delle eccezioni, che enumera le sostanze e i preparati con un quantitativo soglia differente da quello che si applicherebbe in base all’elenco dei criteri, è adeguato ai nuovi criteri, osservando i seguenti principi:
• le sostanze e i preparati che soddisfano i criteri per le HAS (e a cui si applica un quantitativo soglia di 20 kg) sono stralciati dall’elenco delle eccezioni;
• nell’elenco sono inseriti (con un quantitativo soglia di 500 kg) le sostanze e i preparati per cui la direttiva Seveso III applica un quantitativo soglia di 500 chilogrammi, mentre il nuovo elenco dei criteri applicherebbe un quantitativo soglia superiore;
• le sostanze e i preparati per cui l’elenco delle eccezioni vigenti applica un quantitativo soglia di 1 chilogrammo e la direttiva Seveso III un quantitativo soglia di 500 chilogrammi sono ora menzionati anche nell’elenco delle eccezioni con un quantitativo soglia di 500 chilogrammi;
• i carburanti a base di etanolo con vari tenori di etanolo nella benzina sono inseriti nell’elenco delle eccezioni in analogia ai quantitativi soglia per i carburanti benzina e cherosene;
• siccome in base ai criteri GHS sono ancora classificati come sostanze pericolose solo i concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto del 33,5 per cento e di conseguenza non sono presi in considerazione i possibili pericoli di detonazione e ossidazione, per i concimi a base di nitrato di ammonio con un titolo di azoto ≥ 25 per cento l’elenco delle eccezioni fissa un quantitativo soglia di 20 000 chilogrammi rispettivamente, in caso di risultato negativo nella prova di resistenza alla detonazione e all’ossidazione, un quantitativo soglia di 200 000 chilogrammi.
È necessario anche adeguare i quantitativi soglia per i rifiuti speciali e tale adeguamento è effettuato dal DATEC parallelamente alla procedura di revisione dell’OPIR mediante la revisione dell’elenco dei rifiuti. Al numero 22 dell’allegato sono semplicemente adeguate alla terminologia del GHS le proprietà da prendere in considerazione.
Allegato 1.2a Campo d’applicazione per gli impianti ferroviari
Le tratte degli impianti ferroviari che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR sono iscritte in un elenco. Il formato dell’elenco corrisponde a quello degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza dell’UFT relativa all’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT; RS 742.122.4). Le tratte delle linee menzionate in questo elenco che si trovano in territorio estero non sono soggette all’OPIR.
2.7 Allegato 2 Adozione di misure di sicurezza
Nella pratica la distinzione tra misure di sicurezza generali e particolari non si è rivelata utile ed è sostituita dalla nuova procedura (cfr. cap. 1.3.2), nell’ambito della quale occorre stabilire nel singolo caso le misure di sicurezza adeguate e la loro entità. I principi degli ex allegati 2 e 3, che in genere sono formulati in modo aperto e devono essere interpretati, possono essere riuniti sotto l’etichetta di «misure di sicurezza». La procedura secondo l’allegato 2.1 è un elenco sistematico, esaustivo e vincolante, mentre gli altri allegati contengono elenchi esemplificativi e non esaustivi di misure per ogni tipo di impianti (l’art. 3 cpv. 3 vi rimanda precisando «segnatamente»). Se e in quale entità tali misure debbano essere adottate in un impianto concreto scaturisce dalla procedura sistematica.
Allegato 2.1 Procedura per le aziende, le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta
La procedura definita si fonda sui vari standard per i sistemi di gestione della sicurezza (SMS), come ad esempio le prescrizioni della direttiva Seveso III e i requisiti europei relativi ai SMS per gli impianti ferroviari o per gli impianti di trasporto in condotta, come pure sugli elementi del concetto per la sicu-
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