Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

Strade

Come per le ferrovie è emerso che in caso di trasporti di quantità molto piccole di merci pericolose non sono giustificati obblighi di notifica (brevi rapporti) o misure di sicurezza particolari. È incontestato che l’esecuzione deve essere ottimizzata anche per le strade di grande transito: non devono infatti essere elaborati, valutati e aggiornati brevi rapporti per tutte le strade di grande transito. Siccome però sulle strade le condizioni del traffico mutano più rapidamente, la rete è nettamente più estesa e le probabilità di incidenti divergono molto, non erano disponibili criteri unitari per la definizione di una rete stradale chiusa, che avrebbe potuto essere sottoposta dell’OPIR e definita in un allegato analogamente a quella ferroviaria. Per questo motivo è mantenuto il campo d’applicazione vigente. L’OPIR è però modificata nel senso che l’autorità esecutiva esonera i detentori delle strade di grande transito dall’obbligo di inoltrare un breve rapporto se dispone già di dati sufficienti per valutare se la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni è sufficientemente bassa (art. 6 cpv. 3). È il caso ad esempio se manifestamente, in base all’ambiente circostante e allo scarso volume di traffico, la probabilità di incidenti rilevanti con gravi danni alla popolazione e all’ambiente è sufficientemente bassa.

Impianti di trasporto in condotta

Per gli impianti di trasporto in condotta, sottoposti all’OPIR il 1° aprile 2013, il campo d’applicazione resta invariato.

1.3.2 Adozione di misure di sicurezza

L’OPIR vigente obbliga i detentori di aziende ad adottare misure di sicurezza suddividendole in misure di sicurezza generali (art. 3 e all. 2) e particolari (art. 4 e all. 3), i cui principi sono stabiliti negli allegati 2 e 3. Per le vie di comunicazione e gli impianti di trasporto in condotta non è prevista questa distinzione. L’esperienza maturata nell’ambito dell’esecuzione con l’ampio ventaglio di aziende soggette all’OPIR mostra che questa distinzione rappresenta un confine artificiale e che le misure di sicurezza devono essere adottate o ordinate dall’autorità esecutiva in funzione del potenziale di pericoli e della complessità degli impianti. L’esperienza mostra anche che è garantita una prevenzione adeguata degli incidenti rilevanti solo se vi è una cultura della sicurezza vissuta, fondata su un’analisi sistematica dei rischi.

Alla luce di questa situazione iniziale si propone di rinunciare a una suddivisione delle misure di sicurezza in «generali» e «particolari» e di obbligare, all’articolo 3 OPIR, tutti i detentori, nel senso di un minor denominatore comune, a seguire la nuova sistematica descritta nell’allegato 2.1 nell’adottare misure di sicurezza. In tal modo si intende favorire lo scambio di opinioni in relazione ai temi sicurezza, pericoli e rischi e tenere conto del fatto che per una prevenzione efficace ed efficiente degli incidenti rilevanti occorre una cultura della sicurezza consolidata. Per gli impianti più grandi e complessi ciò presuppone quasi inevitabilmente l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza. Per gli impianti più piccoli e/o più semplici, la sistematica descritta nell’allegato 2.1 è già sufficientemente concreta e può essere specificata ulteriormente in aiuti all’esecuzione e soluzioni settoriali. Inoltre, nel quadro dell’elaborazione dei punti menzionati nell’allegato 2.1 è possibile ricorrere alla documentazione di altri settori che presenta una struttura analoga (p. es. «il sistema di sicurezza» per la sicurezza sul lavoro secondo la SUVA) in modo che i costi supplementari siano ragionevoli anche per le imprese più piccole. Sulla falsariga di questa struttura sistematica, gli ex principi suddivisi in «generali» (ex all. 2) e «particolari» (ex all. 3) sono ora raggruppati e leggermente completati negli allegati 2.2-2.5 sotto forma di misure di sicurezza per i vari tipi di impianti. L’allegato 3 vigente è pertanto abrogato. Gli elenchi di misure di sicurezza negli allegati 2.2-2.5 sono esemplificativi e non esaustivi. Essi contengono inoltre prevalentemente termini che consentono un margine di discrezionalità (p. es. «idoneo», «necessario», «rischioso» o «adeguato») e possono essere adeguati al caso specifico solo attraverso la procedura sistematica (all. 2.1).

1.3.3 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose

Per stabilire e valutare i rischi dei trasporti di merci pericolose sulle strade sono necessari dati sulla loro entità e sul loro genere. All’articolo 10 (cpv. 2) l’OPIR vigente obbliga le imprese di trasporto ad annunciarsi all’autorità esecutiva e a comunicare, su richiesta, indicazioni sui trasporti effettuati. Que-

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