Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
Art. 8a Mutamento delle circostanze
Oggi l’OPIR prevede che il detentore completi il breve rapporto qualora le condizioni siano mutate in modo sostanziale o siano disponibili nuove conoscenze di rilievo (art. 5 cpv. 3). Il completamento del rapporto da parte del detentore deve avvenire spontaneamente, senza alcun sollecito da parte dell’autorità. L’obiettivo è di fornire la base per una nuova valutazione da parte dell’autorità. La forma al passato utilizzata in precedenza suscita l’impressione che ad esempio in caso di nuova costruzione accanto all’impianto soggetto all’OPIR il rapporto debba essere inoltrato solo una volta realizzata la nuova costruzione. Ciò impedirebbe tuttavia all’autorità un coordinamento tempestivo di tutti gli interessi. In questi casi il rapporto deve quindi essere adeguato e inoltrato non appena è disponibile un progetto di costruzione concreto (p. es. alla pubblicazione della domanda di costruzione). In caso contrario, conformemente all’articolo 11a le autorità di pianificazione sono tenute a coordinare i piani direttori e di utilizzazione con la prevenzione degli incidenti rilevanti e in tal senso informare i detentori sulle possibili ripercussioni nelle vicinanze degli impianti soggetti all’PIR. I detentori possono in seguito far valere i loro interessi nei confronti delle autorità attraverso il breve rapporto. La formulazione è adeguata di conseguenza (... «se le circostanze subiscono un mutamento sostanziale»).
Finora non era chiaro se, in caso di mutamento delle circostanze, gli impianti per i quali in seguito alla valutazione del breve rapporto era stata effettuata un’analisi dei rischi dovessero per forza per prima cosa inoltrare un rapporto completato (secondo l’art. 5 cpv. 4 OPIR). Nell’ottica odierna appare logico che il detentore di un’azienda con un potenziale di gravi danni, in particolare nei settori in rapida evoluzione, analizzi e valuti costantemente tale rischio. È pertanto inserita nell’OPIR la disposizione esplicita secondo cui il detentore deve completare l’analisi dei rischi anche quando le circostanze subiscono un mutamento sostanziale o emergono nuove conoscenze rilevanti. Se in base al mutamento delle circostanze o alle nuove conoscenze è manifestamente prevedibile che l’azienda non può più provocare gravi danni, invece dell’analisi dei rischi completata il detentore può inoltrare un breve rapporto.
Art. 8b Controlli
Cpv. 1: questo capoverso obbliga espressamente l’autorità esecutiva a effettuare controlli per verificare se il detentore adempie i suoi obblighi secondo l’OPIR.
Per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione su richiesta, bisogna prescrivere sistematicamente che i risultati degli esami e delle valutazioni da parte dell’autorità esecutiva siano annotati
bis
per iscritto (cfr. anche art. 6 cpv. 3 e art. 7 cpv. 1). Anche qui l’autorità esecutiva è quindi obbligata ad annotare per iscritto i risultati dei controlli.
Cpv. 2: l’autorità esecutiva deve stabilire la frequenza (gli intervalli) dei controlli in funzione del potenziale di pericoli, del genere e della complessità dell’impianto nonché dei risultati di controlli precedenti. Si è pertanto rinunciato a fissare tale frequenza in questo articolo. Nella revisione dell’aiuto all’esecuzione dedicato all’OPIR sono forniti gli elementi necessari per decidere, sulla scorta di uno studio commissionato dall’UFAM completato nel 2012.
Art. 9 Informazione sull’esito dei controlli
In seguito all’attuazione della Convenzione di Aarhus, le informazioni sull’ambiente accessibili su richiesta sono ora disciplinate all’articolo 10e LPAmb. L’articolo 9 OPIR può quindi essere abrogato (cfr. cap. 1.3.5). In merito all’informazione attiva confronta gli articoli 13 e 20 modificati.
Art. 10 Indicazioni sul trasporto di merci pericolose
I detentori devono mettere a disposizione delle autorità e aggiornare le indicazioni sul volume del traffico su rotaia (cpv. 1) e sul Reno (cpv. 4) già in sede di breve rapporto (per le ferrovie ciò avviene in base allo screening dei rischi e al monitoraggio concordato). Per le strade (cpv. 2 e 3), le statistiche dettagliate dell’Ufficio federale di statistica (UST) consentono di rinunciare a questo rilevamento oneroso di dati sul traffico e di abrogare l’articolo (cfr. cap. 1.3.3).
9/14 032/2006-01881/08/16/08/J282-1865