Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14

sufficientemente conto del potenziale di pericoli. Non è tuttavia possibile escludere che in seguito all’adeguamento una sostanza o un preparato disponga di un quantitativo soglia che non rispetta in misura adeguata il potenziale di pericoli. In simili casi, dopo consultazione da parte dell’organo di contatto addetto all’esecuzione dell’OPIR, l’elenco delle eccezioni deve permettere di assumere queste sostanze e preparati tenendo conto di un quantitativo soglia adeguato. Inoltre, le nuove costruzioni lungo gli impianti ferroviari o il trasferimento del traffico di merci pericolose possono causare uno spostamento dei rischi su tratte finora non soggette all’OPIR. Sia i quantitativi soglia stabiliti per le sostanze e i preparati che il campo di applicazione per gli impianti ferroviari devono quindi essere se del caso adeguati. Per tale ragione, al Dipartimento va attribuita la competenza di poter adeguare a eventuali sviluppi l’elenco dei quantitativi soglia stabiliti (all. 1 n. 3) e l’elenco degli impianti ferroviari soggetti all’OPIR (all. 1.2a).

Le autorità esecutive hanno ora la possibilità di escludere dal campo di applicazione dell’OPIR aziende con attività della classe 3 secondo l’OIConf se, in base alle loro proprietà, gli organismi utilizzati non possono propagarsi in modo incontrollato nella popolazione e nell’ambiente e se, in caso di incidente rilevante, non causano pericoli gravi. Gli organismi del gruppo 3 che soddisfano i criteri menzionati sono riportati nell’allegato 1.4. In quanto allegato dell’OPIR, l’elenco assume carattere giuridicamente vincolante. L’adeguamento dell’elenco viene delegato al Dipartimento (DATEC), che gestisce l’elenco d’intesa con gli altri uffici federali competenti e dopo aver sentito la CFSB. Le aziende con attività della classe 3 possono essere escluse dal campo di applicazione dell’OPIR solo dopo che gli organismi del gruppo 3 sono stati integrati nell’allegato 1.4.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

Art. 2 cpv. 4 OIConf: «microrganismi» è sostituito con «organismi» per tener conto dell’estensione del campo d’applicazione dell’OPIR riveduta agli organismi alloctoni.

All. n. 80.8 OEIA: siccome questo allegato recepisce le disposizioni dell’OPIR riveduta e/o rimanda direttamente a esse, tutte le attività sottoposte all’OPIR sono sottoposte anche all’OEIA. Lo stesso vale per l’esonero da parte delle autorità cantonali, se il progetto lo consente.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie del 1991 non sono più necessarie e l’articolo è abrogato.

Art. 25b Disposizioni transitorie della modifica del ...

Cpv. 1: il periodo transitorio per l’inoltro del breve rapporto da parte dei detentori dei nuovi impianti inseriti nel campo d’applicazione è di due anni, analogamente a quanto previsto all’entrata in vigore dell’OPIR nel 1991. Per gli altri obblighi mutati o nuovi non è previsto alcun periodo transitorio.

2.6 Allegato 1 Campo d’applicazione e rapporto

Allegato 1.1 Quantitativi soglia per sostanze, preparati o rifiuti speciali

La procedura di determinazione dei quantitativi soglia per le sostanze e i preparati mediante un elenco di quantitativi soglia fissi (n. 3, detto anche «elenco delle eccezioni» poiché a tali sostanze non si applicano i criteri di cui ai n. 4 e 5) e un elenco di criteri (n. 4) resta sostanzialmente invariata, ma i criteri si fondano ora perlopiù sulla classificazione GHS (secondo il regolamento CLP dell’UE o regolamento (CE) n. 1272/2008). Il GHS consente però una classificazione più dettagliata di quella vigente, il che permette di definire i quantitativi soglia in modo da focalizzare meglio il campo d’applicazione sulle aziende che possono avere il potenziale di provocare gravi danni. Nel complesso l’adozione di questa classificazione più dettagliata comporta uno snellimento del campo d’applicazione.

Per la determinazione dei quantitativi soglia per il gruppo eterogeneo delle sostanze ad alta attività (HAS) non è possibile applicare i criteri GHS, poiché non tengono conto delle proprietà ad alta attività. L’UFAM ha pertanto elaborato, in collaborazione con rappresentanti dei Cantoni e dell’industria, criteri per la determinazione delle HAS (all. 1 n. 5) e per le HAS ha fissato un quantitativo soglia di

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