Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
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Commento alla revisione dell’OPIR Stato: 16.09.14
sta disposizione non ha preso piede nella prassi esecutiva. Uno studio commissionato dall’UFAM mostra che con i dati rilevati dall’Ufficio federale di statistica (UST) sono disponibili valori medi abbastanza precisi (a livello nazionale/regionale). Per i trasporti di merci pericolose su rotaia e sul Reno, le disposizioni dell’articolo 10 OPIR (cpv. 1 e 4) sono superflue, dal momento che i detentori di questi impianti sono in grado di fornire tali indicazioni e, nell’ambito del breve rapporto (per le ferrovie sotto forma di screening), sono tenuti a farlo. È quindi possibile rinunciare all’articolo 10.
Secondo l’articolo 18 OPIR «Indicazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di merci pericolose su strada» l’Amministrazione federale delle dogane provvede affinché all’UFAM siano messe a disposizione, su richiesta, le indicazioni sulle merci pericolose importate, esportate o spedite in transito necessarie per stabilire e valutare i rischi. Finora non è mai stato necessario ricorrere a questo articolo. È quindi possibile rinunciare all’articolo 18.
Secondo l’articolo 19 OPIR, l’UFAM provvede all’elaborazione delle indicazioni sul trasporto di merci pericolose su strada (art. 10 e 18). In seguito all’abrogazione degli articoli 10 e 18, questo articolo risulta superfluo ed è quindi abrogato a sua volta.
1.3.4 Controlli
Per principio, dall’entrata in vigore dell’OPIR sono valutati le misure di sicurezza delle aziende e delle vie di comunicazione nel campo d’applicazione dell’OPIR e i pericoli per la popolazione e l’ambiente. Il grado di sicurezza elevato raggiunto va tutelato dall’erosione e, se del caso, migliorato ulteriormente. L’OPIR vigente prescrive solo implicitamente alle autorità cui compete l’esecuzione di effettuare controlli (l’art. 15 obbliga i Cantoni a coordinare i controlli). A differenza della direttiva Seveso III, essa non impone tuttavia alcun obbligo.
Con la revisione dell’OPIR, l’attività d’ispezione è prescritta espressamente e l’autorità esecutiva è obbligata a stabilire la frequenza dei controlli per ogni impianto. L’esecuzione dell’OPIR sarà così rafforzata e armonizzata, senza rimettere in questione la prassi collaudata, in certi Cantoni e per gli impianti sottoposti all’esecuzione federale. La regolamentazione mira anche a contribuire ad assicurare le risorse umane e finanziarie necessarie per i controlli, cosa che oggi non è ancora garantita ovunque.
1.3.5 Informazione del pubblico
Dall’entrata in vigore dell’OPIR, nel 1991, si è assistito a una rapida evoluzione nell’ambito della gestione delle informazioni sull’ambiente, in particolare in seguito alla Convenzione UNECE sugli incidenti industriali, ratificata dalla Svizzera già nel 1999, e alla Convenzione UNECE di Aarhus, ratificata nel 2014, nonché alla direttiva Seveso III, riveduta nel 2012.
Nell’attuazione della Convenzione di Aarhus (nuovo art. 10e LPAmb) sono espressamente fatti salvi gli interessi pubblici o privati all’osservanza del segreto; il segreto di fabbricazione e d’affari è in ogni caso protetto.
La revisione mira a rendere una quantità adeguata di informazioni accessibili al pubblico. Queste informazioni devono poter essere messe a disposizione dalle autorità senza un onere particolare. Ciò che è accessibile «su richiesta» è disciplinato dalle nuove disposizioni della LPAmb, in modo tale che la regolamentazione vigente sul rapporto di controllo e sul riassunto dell’analisi dei rischi può essere abrogata. Ora tutte le valutazioni delle autorità devono tuttavia essere messe per iscritto, compresi i risultati dell’esame e la valutazione del breve rapporto (art. 6 cpv. 3) nonché i risultati dei controlli (art. 8b), in modo da essere accessibili su richiesta ai sensi della LPAmb. L’espressione «rapporto di controllo» scompare.
1.4 Ripercussioni per l’esecuzione
Con l’entrata in vigore dell’OPIR riveduta, le autorità esecutive devono svolgere compiti unici legati all’entrata in vigore (in relazione all’«esonero» degli impianti non più sottoposti all’OPIR, all’inserimento delle nuove aziende nel campo d’applicazione, all’introduzione di procedure di controllo e all’informazione del pubblico).
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