Progetto
Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
a. risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa; o
b. la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull’estensione delle prestazioni incombenti all’impresa di assicurazione.
Art. 46 cpv. 1, primo periodo
1 I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato l’obbligo di fornire la prestazione. …
Art. 46a
Fallimento dello 1 In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e stipulante
l’amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge relative alla fine del contratto.
2 Le pretese e le prestazioni derivanti dall’assicurazione di oggetti impignorabili (art. 92 legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento) non rientrano nella massa fallimentare.
Art. 46b
Cumulo di1 Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e assicurazioni
per lo stesso tempo presso più di un’impresa di assicurazione, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne immediatamente conoscenza ad ogni impresa di assicurazione per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.
2 Se al momento della conclusione di un contratto successivo non è a conoscenza dell’esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere per scritto da questo contratto entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.
3 Se nell’intento di procurarsi un utile illecito lo stipulante ha conchiuso più assicurazioni o ha omesso la notificazione, le imprese di assicurazione non sono vincolate contrattualmente nei suoi confronti.
4Ex art. 53 cpv. 3