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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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Titolo prima dell’art. 97

III. Disposizioni imperative

Art. 97

Disposizioni Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere inderogabili

modificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 10a, 13, 35, 35b, 35d, 37, 41 capoverso 2, 46b capoversi 1 e 2, 47, 47a, 51, 58 capoverso 4, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.

Art. 98

Disposizioni che Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere non possono essere

modificate a dannomodificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dello stipulante o dell’avente diritto: articoli 1–3a, 6–9, 11, 14 capoversi 2 e 4, 15, 20, dell’avente diritto

21, 24, 27–33, 35a, 35c, 36, 38 capoversi 1 e 2, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1 e 2, 42c, 44–46a, 46c, 50, 54–57, 59–60a capoversi 1 e 2, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89–95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.

Art. 98a

Eccezioni1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano alle assicurazioni credito, alle

assicurazioni cauzionali e alle assicurazioni trasporti, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali. Non si applicano neppure agli stipulanti professionisti.

2 Sono considerati stipulanti professionisti:

a. gli istituti di previdenza e gli istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale;

b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 19345 sulle banche e la legge del 23 giugno 20066 sugli investimenti collettivi;

c. le imprese di assicurazione secondo la LSA7;

d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;

e. gli enti di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;

f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi.

5 RS 952.0

6 RS 951.31

7 RS 961.01