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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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siano determinabili. Di conseguenza anche l’obbligo d’informare dell’impresa di assicurazione si riduce a tali punti.

2 Un premio è dovuto, per quanto sia convenuto o usuale.

3 Se la conferma di copertura provvisoria è illimitata, si può recedere dalla stessa in ogni tempo osservando un termine di due settimane; essa termina nondimeno al momento della conclusione del contratto definitivo con la pertinente impresa di assicurazione o con un’altra impresa di assicurazione.

4 Le conferme di copertura provvisoria devono essere confermate per scritto.

Art. 10

Assicurazione con1 Gli effetti del contratto possono subentrare già a una data anteriore effetto retroattivo

alla conclusione dello stesso, se esiste un interesse assicurabile.

2 L’assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l’assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.

Art. 10a

Impossibilità del È nullo il contratto di assicurazione concluso in vista di un evento verificarsi del

sinistro futuro se soltanto l’impresa di assicurazione era o avrebbe dovuto

essere a conoscenza dell’impossibilità del verificarsi di tale evento.

Art. 11

Polizza1 L’impresa di assicurazione rilascia allo stipulante una polizza in

a. Contenuto

forma scritta che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti.

2 Su richiesta, l’impresa di assicurazione deve rilasciare allo stipulante una copia delle dichiarazioni del proponente sulla cui base è stata conclusa l’assicurazione e che sono contenute nella proposta o sono state altrimenti fornite.

Art. 12

Abrogato

Art. 13

b. Natura giuridica1 Il diritto derivante da un contratto d’assicurazione somme non può della polizza;

cessione e essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante costituzione in semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della pegno

costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notificazione per scritto all’impresa di assicurazione.