Progetto

Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Art. 76 cpv. 3

3 Se il beneficiario perde i suoi diritti per motivi di cui deve rispondere, la sua quota è attribuita in parti uguali agli altri beneficiari.

Art. 78 cpv. 2

2 Se il beneficiario non è più in vita al verificarsi del sinistro e non sono stati designati beneficiari successivi, i suoi diritti passano ai suoi eredi.

Art. 87 e 88

Abrogati

Art. 89

Assicurazione sullaQualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal vita; fine anticipata

e trasformazione contratto dopo un anno mediante dichiarazione scritta.

Art. 89a

Abrogato

Art. 90

Trasformazione e1 Se l’assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può riscatto

a. In genere esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in

un’assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.

2 Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l’impresa di assicurazione versa un’indennità adeguata allo stipulante.

3 Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di fine totale o parziale del contratto l’assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.

Art. 95

Diritto di pegno Se l’avente diritto ha costituito in pegno a favore dell’impresa di dell’impresa di

assicurazione; assicurazione il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla liquidazione vita, l’impresa di assicurazione può compensare il proprio credito col

valore di riscatto dell’assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.