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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine
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Art. 46c
Obbligo di1 In caso di cumulo di assicurazioni, se il sinistro si verifica le imprese risarcimento in
caso di cumulo di di assicurazione rispondono solidalmente del risarcimento del danno assicurazioni previsto contrattualmente fino a concorrenza della somma assicurata
che è stata convenuta.
2 Esse ripartiscono l’indennizzo del danno tra di loro in proporzione agli obblighi di fornire la prestazione che avrebbero assunto in assenza di un cumulo di assicurazioni.
Titolo dopo l’art. 47a
II. Disposizioni speciali
Sezione 1: Assicurazione cose
Art. 48, 49 e 50 cpv. 2
Abrogati
Art. 51a
Somma assicurata;1 Salvo disposizione contraria prevista nel contratto o nella presente obbligo di
risarcimento nella legge (art. 42c), l’impresa di assicurazione risponde del danno solo sottoassicurazione fino a concorrenza della somma assicurata.
2Ex art. 69 cpv. 2
Art. 52 e 53
Abrogati
Art. 54 cpv. 2 e 3, primo periodo
2 Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.
3 L’impresa di assicurazione può recedere dal contratto per scritto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell’identità del nuovo proprietario. …
Art. 55
Abrogato
Art. 58
Ex art. 67