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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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Art. 35c

Estensione della1 Le pretese derivanti dal contratto possono essere fatte valere sino a responsabilità

cinque anni dalla fine dello stesso se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità del contratto, ma il danno derivatone si è verificato soltanto dopo la fine del contratto.

2 Sono fatte salve:

a. l’assicurazione malattie in caso di cambiamento di assicurazione, se tra le imprese di assicurazione interessate si applica il principio basato sulla data del trattamento;

b. l’assicurazione della responsabilità civile presso cui sono assicurate le pretese fatte valere durante il periodo di validità del contratto (principio basato sulla data della richiesta di risarcimento).

Art. 35d

Casi Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all’impresa di d’assicurazione

pendenti assicurazione di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla

loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici in conseguenza di una malattia o di un infortunio, se il contratto è sciolto successivamente al verificarsi del sinistro.

Art. 36 cpv. 1 e 2

1 Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l’impresa di assicurazione che è parte del contratto non dispone della necessaria autorizzazione a esercitare l’attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o se tale autorizzazione le è stata revocata.

2Abrogato

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2

1 ... È fatto salvo l’articolo 55 LSA3.

2 Lo stipulante può far valere il diritto di cui all’articolo 36 capoverso 3 della presente legge.

2 RS 961.01

3 RS 961.01