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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine
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Art. 31
Modifica del Quando il contratto comprenda più cose o persone e la modifica del rischio nel
contratto di rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, assicurazione le parti possono esigere per la parte rimanente la continuazione del collettiva
contratto con il relativo premio.
Art. 32 n. 1 e 4 nonché art. 34
Abrogati
Art. 35
Adeguamento delle1 Una clausola contrattuale secondo cui l’impresa di assicurazione può condizioni
d'assicurazione adeguare unilateralmente le condizioni d’assicurazione è nulla a meno
che si tratti di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali.
2 È fatto salvo il diritto dell’impresa di assicurazione di adeguare il premio, se convenuto contrattualmente.
Titolo dopo l’art. 35
Sezione 6: Fine del contratto
Art. 35a
Recesso ordinario1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si
può recedere per scritto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.
2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.
3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.
4 Nell’assicurazione malattie il diritto di recesso ordinario può essere esercitato unicamente dallo stipulante.
Art. 35b
Recesso straordi-1 Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.
nario
2 Si considera segnatamente grave motivo:
a. una modifica non prevedibile delle prescrizioni normative che rende impossibile l’adempimento del contratto;
b. ogni circostanza in presenza della quale in buona fede non si può pretendere la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso.