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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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Art. 31

Modifica del Quando il contratto comprenda più cose o persone e la modifica del rischio nel

contratto di rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, assicurazione le parti possono esigere per la parte rimanente la continuazione del collettiva

contratto con il relativo premio.

Art. 32 n. 1 e 4 nonché art. 34

Abrogati

Art. 35

Adeguamento delle1 Una clausola contrattuale secondo cui l’impresa di assicurazione può condizioni

d'assicurazione adeguare unilateralmente le condizioni d’assicurazione è nulla a meno

che si tratti di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali.

2 È fatto salvo il diritto dell’impresa di assicurazione di adeguare il premio, se convenuto contrattualmente.

Titolo dopo l’art. 35

Sezione 6: Fine del contratto

Art. 35a

Recesso ordinario1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si

può recedere per scritto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.

3 L’assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.

4 Nell’assicurazione malattie il diritto di recesso ordinario può essere esercitato unicamente dallo stipulante.

Art. 35b

Recesso straordi-1 Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.

nario

2 Si considera segnatamente grave motivo:

a. una modifica non prevedibile delle prescrizioni normative che rende impossibile l’adempimento del contratto;

b. ogni circostanza in presenza della quale in buona fede non si può pretendere la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso.