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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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4 Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le conferme provvisorie di copertura, le convenzioni di durata inferiore a un mese e per le assicurazioni prescritte dalla legge.

Art. 2b

Effetti della revoca 1 La revoca rende la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante inefficace sin dall’inizio.

2 Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

3 Lo stipulante non deve all’impresa di assicurazione nessun’altra indennità. Ove l’equità lo richieda, lo stipulante deve rimborsare integralmente o in parte all’impresa di assicurazione le spese per accertamenti particolari effettuati da quest’ultima in buona fede specificatamente in vista della conclusione del contratto.

Titolo prima dell’art. 3

Sezione 2: Obblighi d’informare

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, f, h–j nonché cpv. 3

1 Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in maniera comprensibile sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. Essa lo informa sui seguenti elementi:

b. entità della copertura assicurativa e tipo di assicurazione, ovvero assicurazione somme o assicurazione contro i danni;

f. valori di riscatto e di trasformazione nonché costi connessi a un’assicurazione riscattabile sulla vita;

h. diritto di revoca secondo l’articolo 2a nonché forma e termine della revoca;

i. termine di presentazione dell’avviso di sinistro di cui all’articolo 38 capoverso 1bis;

j. diritto dell’impresa di assicurazione di adeguare unilateralmente i premi, se il contratto prevede tale diritto, e relative condizioni (art. 35 cpv. 2).

3 Se per tutelare i suoi lavoratori stipula un’assicurazione collettiva di persone, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. L’impresa di assicurazione gli mette a disposizione la documentazione necessaria a tal fine.