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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine
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2 Ex art. 73 cpv. 2
Art. 16, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3
Oggetto1 L’oggetto dell’assicurazione è l’interesse assicurabile dello stipulandell’assicurazione
te (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L’assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).
3 Nel caso dell’assicurazione per conto di terzi, l’impresa di assicurazione può sollevare anche nei confronti del terzo le eccezioni che le competono nei confronti dello stipulante.
Art. 17 e 18
Abrogati
Titolo prima dell’art. 19
Sezione 4: Premio
Art. 19 cpv. 2
Abrogato
Art. 20 cpv. 1 e 2
1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.
2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata verbalmente.
Art. 22, 23 e 24 cpv. 1 secondo periodo
Abrogati
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 5: Modifica del contratto
Art. 27
Modifica del1 Vi è una modifica del rischio ai sensi delle disposizioni qui appresso rischio
se, dopo il momento determinante per l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 6 capoverso 1, un fatto rilevante