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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine

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Titolo prima dell’articolo 95a

Sezione 4: Assicurazione malattie e infortuni

Art. 95a

Assicurazione L’assicurazione collettiva contro le malattie o gli infortuni conferisce collettiva malattie

e infortuni; al beneficiario, non appena l’infortunio sia accaduto o la malattia diritto del benefi- sopraggiunta, un diritto per sé stante nei confronti dell’impresa di ciario

assicurazione.

Art. 95b

Ex art. 88

Titolo prima dell’articolo 95c

Sezione 5: Coordinamento

Art. 95c

Diritto di regresso1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono dell’impresa di

assicurazione cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni.

2 L’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da essa coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.

3 La disposizione del capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:

a. convivono con quest’ultimo;

b. hanno un rapporto di lavoro con l’assicurato;

c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

Art. 96

Esclusione del Nell’assicurazione somme, i diritti verso terzi spettanti per effetto del diritto di regresso

dell’impresa di sinistro all’avente diritto non passano all’impresa di assicurazione.

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