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Consultazione 2015/112: Revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) · 18 pagine
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Titolo prima dell’articolo 95a
Sezione 4: Assicurazione malattie e infortuni
Art. 95a
Assicurazione L’assicurazione collettiva contro le malattie o gli infortuni conferisce collettiva malattie
e infortuni; al beneficiario, non appena l’infortunio sia accaduto o la malattia diritto del benefi- sopraggiunta, un diritto per sé stante nei confronti dell’impresa di ciario
assicurazione.
Art. 95b
Ex art. 88
Titolo prima dell’articolo 95c
Sezione 5: Coordinamento
Art. 95c
Diritto di regresso1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono dell’impresa di
assicurazione cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni.
2 L’impresa di assicurazione subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da essa coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.
3 La disposizione del capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:
a. convivono con quest’ultimo;
b. hanno un rapporto di lavoro con l’assicurato;
c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
Art. 96
Esclusione del Nell’assicurazione somme, i diritti verso terzi spettanti per effetto del diritto di regresso
dell’impresa di sinistro all’avente diritto non passano all’impresa di assicurazione.
assicurazione