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Consultazione 2015/64: Revisione delle Strategia Castoro Svizzera · 31 pagine

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Strategia Castoro UFAM 2015

5 Allegati

Allegato 1 Stato 18 giugno 2015

Basi giuridiche rilevanti per la gestione del castoro in Svizzera

Le basi giuridiche rispecchiano lo stato al 22 aprile 2015. Si declina ogni responsabilità per la loro attualità e completezza. Il testo degli atti è disponibile sul sito web della raccolta sistematica del diritto federale: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html.

Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101)

Articolo 5 Stato di diritto

2L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

Articolo 36 Limiti dei diritti fondamentali

1Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.

2Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

3Esse devono essere proporzionate allo scopo.

4I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Articolo 78 Protezione della natura e del paesaggio

4[La Confederazione] emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

5Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’utilizzazione agricola già esistente.

Articolo 79 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP, RS 922.0)

Articolo 1 Scopo

1La presente legge si prefigge di:

a. conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori

viventi allo stato selvatico;

b. proteggere le specie animali minacciate;

c. ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;

d. garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.

Articolo 2 Campo di applicazione

1La legge concerne gli animali seguenti viventi in Svizzera allo stato selvatico:

a. uccelli;

b. predatori;

c. artiodattili;

d. leporidi;

e. castori, marmotte e scoiattoli.

Articolo 5 Specie cacciabili e periodi di protezione

1Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue [nessuna menzione del castoro]:

14/31 /N245-0707